Diverse misure del Dl n. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguardano a vario titolo la casa e il condominio. Vediamo sinteticamente quali, nell’estratto di un approfondimento scritto da Gennaro Napolitano per conto di FiscoOggi: l’organo ufficiale di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
Aumenta la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall’ultima legge di bilancio): si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, l’imposta municipale propria relativa a tali immobili sia deducibile nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti “solari”), del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti “solari”), del 70% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).
Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, demoliscono o ricostruiscono gli immobili (anche con variazione volumetrica) oppure li vendono, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro).
Vengono estese agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a “rischio sismico” 2 e 3 le detrazioni potenziate del 75% e 85% (da calcolare sul prezzo di acquisto dell’immobile) previste dall’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 per le zone classificate a “rischio sismico” 1, collegate alla demolizione e ricostruzione di interi edifici (si tratta dei lavori che determinano, rispettivamente, il passaggio a una o due classi di rischio inferiori).
Per gli interventi di efficienza energetica e per quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche, in luogo delle corrispondenti detrazioni fiscali, gli aventi diritto possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi. Correlativamente, a quest’ultimo viene riconosciuto un credito d’imposta, di ammontare pari al contributo, da utilizzare in compensazione in cinque anni.