[Fonte: Anci]Come è noto, il Senato, nella seduta di martedì 28
luglio, ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento
interamente sostitutivo del ddl n. 1977,
di conversione del decreto-legge n. 78, recante disposizioni urgenti in materia
di enti territoriali (il cosiddetto decreto enti locali). Quindi, la Camera,
nella seduta di martedì 4 agosto, ha approvato in via definitiva, con voto di
fiducia, senza apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato, il
provvedimento AC n. 3262.
Il
provvedimento, ovviamente, oltre che ai cittadini, sta molto a cuore all’Anci,
che ha diffuso le proprie osservazioni su ogni articolo del decreto. Di
seguito, quelle inerenti la tassazione locale sugli immobili.
SOLIDARIETÀ COMUNALE (art.
3)
In base al comma 1, a decorrere dall’anno 2016 il
Ministero dell’interno – entro il 31 marzo di ciascun anno – dispone il
pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e
alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all’8 per
cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16
settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta
municipale propria.
La disposizione
in commento non considera la richiesta dell’Anci di erogazione di un acconto
già a partire dal 2015, probabilmente per il fatto che il decreto è stato
emanato in data successiva alla scadenza dell’acconto IMU-Tasi di giugno. Il
problema di assicurare ai Comuni un flusso ordinato di liquidità anche nel
corso del 2015 potrà essere affrontato con l’emanazione del DPCM di determinazione
e riparto del Fondo di solidarietà, di cui l’ANCI ha chiesto al Governo una
sollecita emanazione.
Il comma 2 dispone che entro il 1°
giugno di ciascun anno il Ministero dell’interno, al fine di recuperare
l’anticipazione di cui al comma 1, comunica all’Agenzia delle entrate gli
importi da recuperare nei confronti di ciascun Comune. Pertanto, l’Agenzia
delle entrate procede a trattenere le relative somme dall’Imu riscossa tramite
il circuito F24. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio
2015, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà
comunale nel medesimo anno.
Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma
380-quater della Legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). Si
prevede in particolare che il 20 per cento dell’importo attribuito a titolo di
Fondo di solidarietà comunale sia accantonato per essere redistribuito tra i
comuni sulla base della “differenza tra
capacità fiscali e fabbisogni standard”. Nella versione precedente della
norma il riparto perequativo del 20% dell’FSC 2015 era effettuato “in base alle capacità fiscali nonché ai
fabbisogni standard”, senza l’esplicito riferimento alla “differenza” tra
le due grandezze.
Si prevede
inoltre, per l’anno 2015, che l’ammontare complessivo della capacità fiscale
dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, sia determinato in misura pari
all’ammontare complessivo delle risorse nette spettanti a tali Comuni a titolo
di IMU e di Tasi, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per il
2015 (la differenza tra FSC assegnato e trattenuta dall’IMU per
l’alimentazione). Tale ammontare, come indicato dalla modifica, è pari al 45,8%
dell’ammontare complessivo della capacità fiscale, determinata nel corso del
2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, cioè a circa
14 miliardi di euro.
In ambedue i
casi, si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al
metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di
alimentazione del FSC a valere sul gettito di base dell’IMU che resta fissata
al 38,23% circa dell’IMU base.
Il metodo
perequativo applicato amplifica l’impatto del riparto con effetti di riduzione
di risorse particolarmente incisivi sui Comuni di minore dimensione
demografica. A fronte di un ammontare oggetto di riparto pari a 740 milioni di
euro (il 4,8% circa delle risorse complessive di riferimento dei Comuni delle
regioni a statuto ordinario), l’effetto del riparto – in positivo e in negativo
– arriva a superare il doppio di tale percentuale. Al fine di contenere tale
effetto, in sede di conversione del decreto, è stata accolta una proposta ANCI,
contenuta nel successivo comma 4-bis, che prevede la messa a disposizione delle somme residue, pari a
29,3 milioni di euro, non utilizzate per la finalità di rettifica puntuale di
alcune stime, cui era destinato un accantonamento di 40 milioni di euro sul
Fondo di solidarietà comunale 2014 (DPCM 1° dicembre 2014). L’intervento
coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a
10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati saranno quelli
che registrano una riduzione di risorse da perequazione maggiore del -3% delle
risorse di riferimento. Si tratta di oltre 1.200 Comuni, di cui circa 1.150
inferiori ai 10 mila abitanti. Il beneficio approssimativamente stimabile per
questa fascia di enti ammonta, sulla base delle risorse rese disponibili,
intorno al 35% del maggior taglio subito per effetto del riparto perequativo
dell’FSC 2015.
Il comma 4 modifica il comma 435, articolo
1, della Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015), relativo alla
riduzione di 1200 milioni, a decorrere dall’anno 2015, della dotazione del Fondo
di solidarietà comunale per RSO e Sicilia e Sardegna. La misura della riduzione
è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive individuate
dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
* gettito
relativo al 2014 dell’IMU di competenza comunale ad aliquota base comunicato
dal Mef, al netto della quota di alimentazione dell’FSC 2014;
* gettito
relativo al 2014 della TASI ad aliquota base comunicato dal Mef;
* importo
relativo all’FSC 2014 al netto della riduzione di risorse applicata per l’anno
2014 in base all’articolo 47, comma 8 , del DL 66 del 2014 recante misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Anche in questo caso, la norma rende legislativamente più esplicito il
metodo di applicazione del taglio già applicato e insito nella stessa norma
originaria ora modificata.