Nel caso in cui si portino in detrazione le spese di intermediazione immobiliare, ma non venga poi stipulato il contratto definitivo di compravendita, che cosa accade? A chiarirlo è il Fisco.
A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile che adibirò ad abitazione principale, pagando a un’agenzia il compenso per intermediazione immobiliare. Posso portare tale spesa in detrazione dall’Irpef anche se non c’è ancora il contratto definitivo di compravendita? Che succede se poi non si stipulerà più questo contratto?”.
Facendo chiarezza in tema di detrazione delle spese di intermediazione immobiliare, il Fisco ha sottolineato che, trattandosi di un’agevolazione subordinata all’acquisto dell’abitazione principale, nel caso in cui non venga stipulato il contratto definitivo di compravendita, il contribuente deve restituire la detrazione di cui ha usufruito e assoggettare tale somma a tassazione separata.
Il Fisco ha poi ricordato che è possibile portare in detrazione le spese di intermediazione immobiliare pagate per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione Irpef è pari al 19% delle spese sostenute per i costi corrisposti ai mediatori immobiliari nel limite di mille euro complessivi. Secondo quanto sottolineato, “la spesa pagata all’agenzia può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, purché il contratto preliminare risulti regolarmente registrato”.
Il Fisco ha infine ricordato che dal 2020 la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare spetta “a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e che può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro”.
Fonte: FiscoOggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate