A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Per acquisto di appartamento e box auto pertinenziale, per il quale il proprietario fruisce di detrazione, l’acquirente, attesa la pertinenzialità, può fruire delle quote residue di detrazione del box?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha precisato che è possibile per l’acquirente fruire delle quote residue di detrazione del box pertinenziale, a patto che il venditore non abbia espresso nell’atto di vendita la volontà di continuare a usufruire della detrazione spettante per la costruzione o l’acquisto del box.
Se, dunque, nell’atto di vendita non figura la volontà del venditore di continuare a usufruire della detrazione spettante per la costruzione o l’acquisto del box, e se sempre nell’atto di vendita risulta il vincolo pertinenziale del box all’unità immobiliare a destinazione residenziale, l’acquirente può richiedere le quote residue di detrazione.
Come funziona la detrazione per l’acquisto di un box pertinenziale
La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. L’agevolazione è riconosciuta:
– per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
– per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
L’agevolazione è possibile:
– se c’è la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
– se esiste un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente;
– se l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
In caso di vendita del box pertinenziale, per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a usufruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di vendita. In assenza di tale indicazione nell’atto, l’acquirente del box può usufruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso dell’atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità; della dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione; del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Come detrarre l’acquisto del box
La detrazione deve essere indicata nel modello 730. In particolare, nel quadro E del modello 730, precisamente nella sezione III-A, la spesa sostenuta; nella sezione III-B i dati catastali dell’immobile.