L’agevolazione si perde al secondo passaggio ereditario, così come avviene in caso di vendita o donazione di immobili ristrutturati da parte di coloro che li hanno ricevuti mortis causa.
In caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius, il quale ha sostenuto spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sull’immobile di sua proprietà, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.
Lo sancisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 612 del 20 settembre 2021, in cui osserva che la situazione appena descritta è analoga alle ipotesi di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, nelle quali le quote residue della detrazione fiscale non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario. Questo neanche nel caso in cui la vendita o la donazione siano effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.
La domanda posta alla sua attenzione, in particolare, riguarda il trasferimento per sé e per la figlia delle quote di detrazione ereditate, che le aveva ricevute per successione per la morte del padre, anch’essa deceduta, relative a un immobile ristrutturato rimasto nella disponibilità degli eredi. L’istante, che fa presente di avere ancora a proprio carico la ragazza, in sintesi, chiede di poter usufruire dell’agevolazione, nella dichiarazione dei redditi 2021, anche recuperando la quota non fruita dalla moglie nell’anno precedente.
La conclusione giunge, come di consueto, attraverso l’analisi della disposizione di riferimento supportata dalla relativa prassi. Nel caso specifico, l’Agenzia richiama l’articolo 16-bis, comma 8, Tuir, secondo cui “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”, e la recente circolare n. 7/2021, con la quale, tra l’altro, oltre ad aver specificato che, nell’ipotesi di acquisizione di un immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dello stesso (condizione rispettata nel quadro in esame), ha precisato anche che, se l’erede vende o dona l’immobile, tali quote non si trasferiscono all’acquirente/donatario, neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
Parimenti, l’Agenzia ritiene che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede. Pertanto, l’istante, come erede, non potrà beneficiare delle quote residue acquisite dalla moglie (deceduta) in seguito alla scomparsa del padre che aveva sostenuto le spese.
Fonte: FiscoOggi