Ha “carattere discriminatorio” il “requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati all’acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione” previsto dalla Regione Valle d’Aosta. Così la prima sezione civile del tribunale di Torino, che su ricorso dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ha ordinato alla Regione di modificare la delibera in questione, la numero 531 del 9 maggio 2022. L’ente pubblico quindi dovrà indicare “che è consentito ai cittadini e agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito di residenza protratta quinquennale, che andrà dunque eliminato, fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande”.
Inoltre, si legge nell’ordinanza firmata dalla giudice Rachele Olivero, “per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di eliminare il requisito della residenza quinquennale” la Regione dovrà pagare 100 euro all’Asgi.
Con l’ordinanza inoltre è stata sollevata di fronte alla Corte costituzionale la questione di legittimità riguardo al requisito (previsto dalla legge regionale 3/2023) della cittadinanza italiana o Ue e della residenza protratta nella Regione Valle d’Aosta da almeno otto anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati.
Fonte: Agenzia Ansa