Il testo del Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 interviene sulle regole per la cessione del credito da parte delle banche, mentre la quarta opzione in favore dei correntisti viene sostituita dalla possibilità di trasferimento verso i propri clienti professionali.
Anche prima della conclusione delle cessioni in ambiente controllato, la banche potranno quindi optare per la cessione del credito verso i propri clienti professionali in ogni momento, per potersi liberare delle somme acquisite. In campo anche le imprese, ma solo se in possesso di specifici requisiti.
Le novità introdotte dal Decreto Aiuti puntano a far ripartire il mercato della cessione del credito, dopo il blocco causato dagli interventi anti-frode. Secondo quanto previsto dall’articolo 57, comma 3 del decreto, le nuove regole si applicheranno in ogni caso alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.
Il testo definitivo del Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta interviene quindi su quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio n. 34/2022, cancellando l’opzione della quarta cessione prevista per le banche verso i propri clienti una volta esauriti i trasferimenti in ambiente controllato e stabilendo che: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Via libera quindi alla cessione del credito in ogni momento da parte di banche, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo, senza limiti, anche nell’ambito dello sconto in fattura.
Il trasferimento potrà però essere effettuato esclusivamente in favore di soggetti clienti professionali privati che abbiano stipulato con la banca stessa un contratto di conto corrente, o con la banca capogruppo. Divieto di ulteriore cessione per gli acquirenti del credito.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 57 del decreto, le novità si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Chi sono i clienti professionali privati citati dalla norma? A fare luce sul tema è il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29.10.2007, così come previsto dall’articolo 6, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 58/1998, il Testo Unico in materia di finanza. Rientrano in questa categoria i clienti che possiedono “l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”. Si distinguono quindi i clienti professionali di diritto, quali banche, imprese di investimento, di assicurazione, o ancora fondi pensioni e, ad esempio, organismi di investimento collettivo, gli investitori istituzionali e le imprese di grandi dimensioni che per singola società possiedono almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
– totale di bilancio: 20.000.000 euro,
– fatturato netto: 40.000.000 euro,
– fondi propri: 2.000.000 euro.
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