Stanno per scadere i termini per la trasmissione all’Enea delle pratiche per i lavori eseguiti che comportano un risparmio energetico e per i quali è stato previsto l’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia Nazionale per l’Efficienza.
La scadenza riguarda in particolare i lavori ultimati dal primo gennaio al 31 marzo. I termini l’invio delle pratiche ENEA sono partiti il primo aprile, data di lancio dei portali dedicati all’ecobonus e ai bonus casa in materia di ristrutturazione. In tutti gli altri casi, sono 90 i giorni di tempo a disposizione, da calcolarsi a partire dalla data di fine lavori.
Superbonus, ecobonus e ristrutturazione: comunicazione ENEA in scadenza il 30 giugno 2022
Sono stati messi a disposizione dal 1° aprile i siti dedicati all’ecobonus e ai bonus casa, ai quali si affianca il portale messo a punto dall’ENEA dedicato al superbonus.
Il ritardo per la messa a punto dei portali per la comunicazione ENEA ha comportato un rinvio dei termini ordinari per la trasmissione dei dati relativi ai lavori effettuati.
Se solitamente il termine da considerare è fissato ai 90 giorni successivi alla data di fine lavori, per quelli conclusi dal primo gennaio al 31 marzo 2022 il conteggio decorre dal primo aprile. Di conseguenza la scadenza per la comunicazione ENEA, che rappresenta uno degli adempimenti previsti per i lavori di risparmio energetico, è quella del 30 giugno 2022.
Dall’ecobonus, fino ad alcuni interventi rientranti nel bonus ristrutturazione o nel bonus mobili, i dati di dettaglio degli interventi eseguiti vengono utilizzati anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di efficientamento energetico.
L’accesso al portale ENEA è ammesso mediante utilizzo delle credenziali SPID o CIE. All’utente sarà quindi richiesto di compilare la scheda relativa ai propri dati anagrafici e di residenza, per poi passare alle informazioni relative all’intervento eseguito e all’immobile. La scheda descrittiva dell’intervento trasmessa all’ENEA potrà essere richiesta anche dall’Agenzia delle Entrate, in caso di controlli.
In caso di omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti con una FAQ pubblicata sul proprio portale istituzionale.
Sui casi di ritardi o omissioni, l’articolo 2 del decreto legge n. 16/2012 ha previsto che l’accesso a benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente non è precluso se la violazione non è stata constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Una norma che si applica se il contribuente: ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Nell’ambito dell’ecobonus, quindi, non si perde la detrazione fiscale in caso di invio tardivo, a patto di effettuare la trasmissione entro la data di invio della prima dichiarazione dei redditi la cui scadenza è successiva a quella della comunicazione ENEA.
Diverse invece le regole per quel che riguarda il bonus ristrutturazione. Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E/2019, l’adempimento previsto dall’articolo 16, comma 2-bis del decreto legge n. 63/2013 è richiesto con il fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.
L’invio della comunicazione ENEA riguarda quindi solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano un risparmio energetico o comportano l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Nessuna rilevanza sul fronte fiscale: la comunicazione, seppur obbligatoria per il contribuente, se non effettuata non determina il venir meno del diritto alla detrazione per il contribuente.