Energia elettrica e fatturazioni scorrette: le indagini dell’Authority
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha fornito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) un parere in merito ai procedimenti relativi alla contestazione di presunte pratiche commerciali scorrette in materia di fatturazione che sarebbero state poste in essere da alcuni esercenti la vendita di energia elettrica e gas (Acea Energia Spa, Edison Energia, Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico, Eni Spa). Il parere rientra nell’ambito della collaborazione istituzionale tra l’AEEGSI e l’AGCM – come definita dai protocolli siglati tra le due Autorità nel 2014 – per assicurare un intervento complementare e coordinato nell’ambito dei rispettivi ruoli di Autorità di regolazione settoriale e di Autorità Antitrust, a presidio delle misure a tutela del consumatore.
In particolare, il parere reso, che illustra gli aspetti della regolazione settoriale rilevanti nell’ambito dell’istruttoria avviata dall’AGCM nel luglio dello scorso anno per accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo da parte degli operatori, oltre a costituire un elemento necessario del relativo procedimento, rappresenta un contributo di merito per la conclusione dell’indagine stessa. Riscontrando analogie tra le condotte contestate ai quattro gruppi societari, l’AEEGSI ha espresso un unico parere strutturato su tre sezioni.
La prima sezione approfondisce il contesto normativo e regolatorio di riferimento, differenziato per settore e per tipologia di mercato (regimi di tutela e mercato libero), vigente al momento in cui potrebbero essersi verificate le pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. A conclusione di questa sezione inoltre è stato evidenziato che, come richiamato nel Protocollo di intesa tra le due Autorità, “il rispetto della regolazione vigente da parte del professionista esclude, limitatamente a tale profilo, la configurabilità di una condotta contraria alla diligenza professionale”. Pertanto, laddove il venditore si sia attenuto alla regolazione in vigore, non può considerarsi carente la diligenza professionale, ferme restando le valutazioni, di pertinenza di AGCM, sull’esistenza effettiva di profili di scorrettezza e aggressività della pratica commerciale.
La seconda sezione sviluppa alcune considerazioni relativamente alle condotte contestate, con particolare riferimento all’avvio o prosecuzione delle procedure di riscossione, alla messa in mora e sospensione in caso di istanze pervenute dai clienti, alla fatturazione di importi definiti erronei, anomali e/o non correttamente stimati, e alle richieste di pagamento di importi di notevole entità a seguito di conguaglio o in caso di prolungato ritardo nell’emissione delle fatture.
La terza sezione, infine, riporta valutazioni relative al comportamento del singolo operatore, con riferimento alle condotte che più rilevano anche in ragione dei profili regolatori. La sezione contiene, quindi, valutazioni ed indicazioni sulla generale conformità con la regolazione delle prassi commerciali descritte dai singoli operatori e alle misure comportamentali adottate dagli esercenti che possono essere considerate apprezzabili dal punto di vista della tutela del cliente finale, nonché in merito agli aspetti della regolazione di cui AGCM dovrebbe tenere conto ai fini della conclusione dell’istruttoria sulle condotte contestate.