[a cura di: Unione nazionale consumatori]
Sono scaduti il 16 maggio i primi termini per la presentazione dell’autocertificazione sul canone Rai, ma pochi italiani sanno che possono sempre inviare la dichiarazione, anche se con effetti diversi a seconda della tempistica e del quadro da compilare. In particolare, per quanto riguarda il quadro B, restano ancora intatti i diritti per avere il rimborso a fronte di un eventuale doppio addebito del canone, mentre rispetto al quadro A, se la inviano prima del 30 giugno, perderanno solo 50 euro sui 100 del canone.
“Chiediamo che la Rai prosegua ad informare i cittadini con rinnovati spot, spiegando che è ancora possibile inviare l’autocertificazione” ha dichiarato Massimiliano Dona, segretario dell’Unione nazionale consumatori.
Di seguito, i diversi effetti, a seconda di quando si invia la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato (con riferimento al solo 2016):
1) Dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016:
* Quadro A. Quelle relative al quadro A, presentate dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, hanno effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre del 2016, ossia il contribuente perderà 50 euro sui 100 del canone 2016.
* Quadro B. La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ossia quando si indica comunque la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone (cioè quando qualcuno della famiglia paga comunque il canone), ha effetto per l’intero anno di presentazione.
In questo caso, perciò, anche se si dichiara in ritardo, il canone 2016 eventualmente pagato o addebitato per errore sarà rimborsato. In pratica, in caso di dichiarazione tardiva, il contribuente si salverà dal doppio pagamento del canone.
2) Dopo il 1° luglio:
* Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione, quadro A, avrà effetto solo per il prossimo canone, quello del 2017, e quindi si perderanno tutti i 100 euro dell’abbonamento televisivo 2016.
* La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.
3) Nuove utenze.
Chi attiva una nuova utenza, senza essere già titolare di altra utenza residenziale, deve presentare la dichiarazione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica.
Le date sopra riportate valgono solo per il 2016. A regime, nel 2017, le date sono differenti.