Entro il 10 settembre ai titolari di partita IVA e ai loro intermediari è richiesto di verificare ed eventualmente modificare i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate, in merito alla fatturazione elettronica. Nello specifico, entro questa data sarà possibile modificare l’elenco B, passaggio fondamentale per il corretto calcolo dell’importo dovuto entro la scadenza del 30 settembre 2022.
Messi a disposizione dal 15 luglio scorso, gli elenchi A e B contengono i dati delle fatture elettroniche di aprile, maggio e giugno, per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo in relazione al secondo trimestre.
Si tratta di una parte del servizio di assistenza al contribuente messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, volto a favorire il corretto versamento delle somme dovute. Già dallo scorso anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di assistenza per il calcolo e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Ai titolari di partita IVA sono forniti due elenchi distinti: l’elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all’imposta di bollo; l’elenco B, relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.
Sul secondo elenco è ammesso l’intervento del contribuente. Per le fatture elettroniche del secondo trimestre 2022 la modifica dei dati potrà essere effettuata entro la scadenza del 10 settembre.
Gli elenchi A e B sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all’imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall’Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l’elenco predisposto.
Nell’elenco B, modificabile dal contribuente, sono riportati gli estremi delle fatture elettroniche per le quali ricorrono i presupposti per l’applicazione del bollo, che non è stato però indicato dal cedente o prestatore.
Le azioni possibili sono due: 1) cancellare le fatture per le quali il contribuente ritiene che non si realizzino i presupposti per l’applicazione del bollo; 2) aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche non riportate negli elenchi A o B, per le quali però l’imposta risulta dovuta.
Le modifiche all’elenco B potranno essere effettuate in due diverse modalità: in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia; in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’elenco B con il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo potrà essere modificato più volte. Solo l’ultima versione verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per calcolare l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
L’ultimo passaggio del percorso disegnato al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo è rappresentato dal versamento della somma dovuta. La scadenza da rispettare è quella del 30 settembre 2022, ma interesserà esclusivamente coloro che in relazione sia al primo che al secondo trimestre sono tenuti a versare un importo che supera i 250 euro.
In caso contrario, il pagamento slitta al 30 novembre.
Ai fini del versamento sarà possibile seguire più vie: indicare sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto; modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti.
In caso di versamento omesso o carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.
Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.