Fattura elettronica per i forfettari al via dal 1° luglio 2022: il testo del decreto PNRR 2 conferma l’estensione dell’obbligo. Continueranno a beneficiare dell’esonero fino al 31 dicembre 2023 le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell’anno.
A confermare l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA che applicano la flat tax è il decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022. la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.
L’obbligo di fattura elettronica non scatterà ancora per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. L’appuntamento, per loro, slitta al 31 dicembre 2023. L’obbligo di passare al Fisco digitale partirà dal 2024.
La fatturazione elettronica per la restante platea dei forfettari al via 1° luglio 2022 prevede tuttavia una sorta di moratoria dall’applicazione della disciplina sanzionatoria. Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.
Il nuovo decreto approvato definitivamente nel corso della seduta del 21 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 contiene ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.
L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è una di queste, alla quale si affianca l’introduzione, a partire dal 30 giugno, delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
Per quanto riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:
– soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.