Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario e che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25mila euro. L’obbligo è stato introdotto con l’articolo 18 del Dl 36/2022, che ha ora reso operativa la misura.
L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta variazioni nella numerazione, né nell’obbligo di tenuta di registri sezionali e, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura, cartacea o elettronica, della stessa.
Alla prima fattura da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo.
Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972. Per conservazione non si intende semplice memorizzazione su Pc del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale. Il sistema garantisce, negli anni di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.
L’agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispettivi”, rende disponibile un servizio di conservazione gratuita che potrebbe essere utile soprattutto per i contribuenti che non hanno un numero elevato di documenti da conservare.
La nuova norma prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per determinare l’importo si tiene conto del regime contabile applicato nell’anno precedente e dei chiarimenti resi con le Circolari ADE 10E/2016 e 9E/2019.
Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronica, tenendo conto delle modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014.
Nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto con modalità elettronica e poi provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per il versamento dell’imposta è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Infine è bene specificare che la fatturazione elettronica trova applicazione anche per le note di credito. Tenuto conto di quanto precisato in passato dall’agenzia delle Entrate con la Faq n 20 del 2018, la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea, dovrebbe essere emessa in modalità elettronica.