[A cura di: Luca Incoronato – direttore sede nazionale Anacam]
L’8marzo 2015 è entrato in vigore il decreto presidenziale 8/2015 che ha modificato alcuni articoli del DPR 162/99, la legge quadro nazionale sulla progettazione, installazione ed esercizio degli ascensori, mentre nelle settimane successive sono stati pubblicati anche i relativi decreti applicativi, uno del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l’altro del Ministero dello Sviluppo economico. In questo articolo analizzeremo brevemente le novità introdotte da tali provvedimenti.
PROCEDURA D’INFRAZIONE SUGLI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO
Il regolamento approvato con il DPR 8/2015 è stato adottato per neutralizzare la procedura d’infrazione 2011/4064 che la Commissione europea aveva avviato nei confronti dello Stato italiano per il non corretto recepimento della direttiva ascensori 95/16/CE. La Commissione contestava i maggiori adempimenti richiesti in fase di progettazione, installazione e messa in esercizio degli ascensori “in servizio pubblico” rispetto a quelli richiesti dalla direttiva (e applicati in Italia per i soli ascensori “in servizio privato”), ritenendo che costituissero un ostacolo alla libera circolazione degli ascensori in Europa e ne chiedeva, pertanto, l’eliminazione.
Con il nuovo regolamento sono stati eliminati dal testo del DPR 162/99 tutti i riferimenti agli ascensori in servizio privato e in servizio pubblico: ora tale distinzione non compare più e la generica categoria degli “ascensori” comprende, senza distinzioni, sia gli ascensori in servizio pubblico che quelli in servizio privato.
Coerentemente con le modifiche legislative, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha emanato il 9 marzo scorso un decreto direttoriale (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015) recante “Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Tale decreto abroga l’analogo decreto MIT dell’11 gennaio 2010, eliminando così l’obbligo ivi previsto del nullaosta preventivo all’installazione da parte degli uffici territoriali del ministero (USTIF), ritenuto illegittimo dalla Commissione europea.
Ora l’articolo 2 del nuovo decreto direttoriale prevede un semplice obbligo di comunicazione all’USTIF di una serie di documenti e informazioni necessari per “l’apertura al pubblico esercizio” dell’impianto. Viene inoltre mantenuta la competenza dell’USTIF ad eseguire verifiche e prove periodiche sugli ascensori in servizio pubblico, con frequenze e modalità differenti da quelle previste dall’articolo 13 del DPR 162/99 per tutti gli altri ascensori.
Si tenga presente che sono considerati ascensori “in servizio pubblico” gli ascensori inseriti in infrastrutture pubbliche di trasporto quali aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, oppure gli ascensori che collegano luoghi pubblici all’interno delle città; gli ascensori di proprietà pubblica inseriti in scuole, uffici, ospedali ed altri edifici pubblici non rientrano in questa particolare categoria.
Il legislatore ha poi approfittato dell’opportunità della emanazione del decreto necessario per superare la procedura d’infrazione comunitaria per introdurre nel DPR 162/99 alcune ulteriori modifiche, definite di “aggiornamento e semplificazione”, come si evince dalla relazione illustrativa che ha accompagnato il provvedimento nell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.
PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA
La modifica più importante è quella che istituisce, finalmente, una procedura pubblica e ben definita per la concessione, da parte dello Stato italiano, dell’autorizzazione preventiva all’installazione di ascensori con fosse o testate di dimensioni ridotte rispetto a quelle stabilite nelle norme armonizzate alla direttiva ascensori. Si tratta del noto requisito di sicurezza di cui al punto 2.2 dell’allegato I alla direttiva 95/16/CE e al DPR 162/99, mai formalmente applicato dallo Stato italiano: sino ad oggi, la procedura di concessione dell’accordo preventivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico era infatti basata su una semplice lettera inviata circa 14 anni fa da un funzionario del Ministero all’Anacam.
La nostra associazione da tempo sollecitava da parte del Ministero la predisposizione di una procedura formale, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, nella quale fossero definite con precisione le regole per la concessione dell’autorizzazione ministeriale, in conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dalla sua Guida all’applicazione: ciò anche al fine di evitare abusi, come effettivamente si sono verificati nella pratica, quali l’installazione senza la necessaria autorizzazione ministeriale di impianti con spazi in testata di dimensioni non conformi alle norme armonizzate. La formalizzazione della nuova procedura costituisce, quindi, un successo per la nostra associazione che ha visto premiate la propria costanza e la coerenza delle proprie posizioni.
La nuova procedura di concessione dell’accordo preventivo all’installazione di ascensori in deroga stabilisce la competenza degli Organismi Notificati per le installazioni in edifici esistenti, mentre per le rarissime installazioni in edifici di nuova costruzione la competenza rimane in capo allo stesso Ministero. Risulta di fatto chiaro che non è possibile autorizzare ascensori con testate ridotte in edifici nuovi in quanto la sola motivazione ammessa per la concessione di deroghe in questo tipo di edifici è quella relativa ad impedimenti “di carattere geologico”.
Per gli edifici esistenti, l’Organismo Notificato incaricato deve rilasciare al cliente, e trasmettere al Ministero, una specifica certificazione con la quale attesta, da un lato, che la situazione di fatto esistente nell’edificio non consente la realizzazione dei prescritti spazi liberi o volumi di rifugio nel vano corsa (in fossa e/o in testata) e, dall’altro lato, certifica l’idoneità delle soluzioni tecniche alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
Vista l’importanza della nuova procedura, inserita nel nuovo articolo 17 bis, riportiamo di seguito integralmente il testo della norma:
Art. 17 bis.
Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga
1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l’accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell’allegato I al presente decreto, è realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un Organismo accreditato e notificato ai sensi dell’articolo 9, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, fermo restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli Organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello Sviluppo Economico l’elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
Il nuovo articolo 17 bis è oggi pienamente operativo in quanto il ministero dello Sviluppo economico ha prontamente emanato il decreto 19 marzo 2015 recante “Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015).
La documentazione indicata nel decreto ministeriale è del tutto analoga a quella richiesta fino ad oggi per le autorizzazioni rilasciate, sulla base della procedura informale cui si faceva cenno in precedenza, direttamente dal Ministero dello Sviluppo economico. Quanto agli impedimenti oggettivi che, negli edifici esistenti, giustificano il rilascio di una deroga per gli spazi in fossa e in testata, il decreto ne elenca alcuni a titolo esemplificativo: vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio; impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.); diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni degli edifici.
VERIFICHE PERIODICHE: ORGANISMI ACCREDITATI “DI TIPO A”.
L’altra modifica di un certo rilievo apportata al DPR 162/99 è quella relativa all’articolo 13 che disciplina le verifiche periodiche. Per effetto di tale modifica, viene ampliato il novero degli organismi abilitati: è ora consentita l’effettuazione delle verifiche periodiche biennali sugli impianti non solo agli Organismi notificati a Bruxelles per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X (cioè agli Organismi abilitati alla certificazione dei nuovi impianti), ma anche agli Organismi di ispezione accreditati da Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, denominati “di tipo A”.
Quindi i proprietari degli ascensori possono ora affidare l’incarico delle verifiche periodiche anche ad Organismi che potremmo definire di secondo livello, in quanto abilitati ad effettuare le verifiche ispettive ma non le certificazioni di conformità dei nuovi impianti e neanche, ai sensi del nuovo articolo 17 bis, a rilasciare l’accordo preventivo all’installazione degli impianti in deroga. La novità legislativa non sembra andare incontro alla richiesta di una maggiore qualificazione degli Organismi e dei loro ispettori, avanzata da molti operatori, anzi, sembra andare nella direzione opposta. Verificheremo sul campo quanto questo timore sia fondato.