Con la conversione in legge del cosiddetto decreto Bollette (DL n. 17/2022) diventa più semplice l’installazione degli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo idroelettrico. Si potrà infatti ottenere l’autorizzazione per l’installazione di questi impianti in un solo giorno. Tale semplificazione, però, non riguarda tutti, ma soltanto per le cosiddette “aree idonee”, che vengono ampliate consentendo a un maggior numero d’investitori di puntare in pochissimo tempo sul mercato delle energie rinnovabili. Per i privati che vogliono installare un impianto fotovoltaico le tempistiche non cambiano, dunque i tempi di realizzazione rimangono più o meno lunghi, a seconda che si intenda ricorrere o meno al superbonus 110%.
L’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Bollette ha introdotto novità per quanto riguarda l’installazione di: impianti fotovoltaici; impianti eolici, anche off shore; impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro; impianti a biogas e biometano. Nel dettaglio, per questi impianti vengono estese le cosiddette “aree idonee” dove le semplificazioni autorizzative sono applicabili nell’immediato, senza che siano necessari interventi attuativi nazionali o regionali. Tale semplificazione, quindi, prevede che nelle aree idonee l’installazione d’impianti fotovoltaici potrebbe essere autorizzata in tempi rapidi, anche in un solo giorno. Questo perché per dare il via ai lavori d’installazione sarà sufficiente la Dichiarazione d’inizio lavori asseverata (Dila). Questo “canale privilegiato” riguarda soltanto gli impianti fotovoltaici che soddisfano determinate caratteristiche, ossia per quelli che vengono installati su edifici o strutture edilizie o con moduli a terra o anche flottanti su invasi e bacini idrici e agro-voltaici. Ed è necessario che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 1 Mw.
Nel dettaglio,con il termine “area ideonea” si intendono quei siti nei quali sono previsti interventi di modifica sostanziale che possono essere di rifacimento, potenziamento o d’integrale ricostruzione. Rientrano in tali aree anche quei siti in cui vengono aggiunti sistemi di accumulo, o anche gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione interni agli impianti industriali e agli stabilimenti.
Con le novità apportate dal decreto bollette, inoltre, rientrano tra le cosiddette aree idonee anche le zone agricole, indipendentemente dalla presenza di vincoli paesaggistici. Tuttavia, questo è possibile solo quando queste si trovino in un perimetro in cui i punti distano non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi siti d’interesse nazionale. E ancora, vale pure per quelle aree adiacenti alla rete autostradale, come per quelle nella disponibilità dei gestori d’infrastrutture ferroviarie e autostradali. L’unico vincolo resta quello che riguarda i beni culturali disciplinati dalla parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per chi non rientra nelle cosiddette aree idonee, ossia la maggior parte delle persone, i tempi di autorizzazione non sono più lunghi, tuttavia bisogna comunque considerare quanto serve per installazione e collegamento dell’impianto. Nel dettaglio, una volta saldato il prodotto l’azienda dovrà effettuare la comunicazione preventiva d’installazione al Comune di riferimento, il quale solitamente si prende alcuni giorni di tempo per la verifica di tutte le componenti. Si tratta comunque di una fase che solitamente, specialmente per gli impianti che non superano i 20 kW, non prevede chissà quali problematiche e viene sbrigata in pochi giorni.
Una volta ottenuta l’autorizzazione amministrativa, si potrà procedere con l’installazione vera e propriache può anche avvenire in un solo giorno. Il problema è la connessione dell’impianto, che può richiedere, nonostante l’iter semplificato, da un minimo di due mesi per i lavori più semplici, fino a cinque mesi per quelli più complessi. L’iter semplificato è possibile solo quando l’impianto viene installato sul tetto dell’immobile e viene allacciato a un punto di prelievo in bassa tensione già collegato a sua volta ad altri impianti di produzione elettrica. Inoltre, è necessario che l’impianto – che non può superare i 20 kw – abbia una potenza inferiore o uguale a quella già impegnata sul punto di prelievo.