Ci sono anche gli impianti domestici tra quelli oggetto delle istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 49/2014). Di seguito, una sintesi del documento pubblicato dal Gse (Gestore dei servizi energetici).
CONTESTO NORMATIVO
Il Decreto Legislativo 49/2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Si segnala che, all’art. 4, lettera qq), del Decreto sopraindicato, sono definiti “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (di seguito “Raee fotovoltaici”) i Raee provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. Tali pannelli vanno trasferiti ai “Centri di Raccolta”, nel raggruppamento n. 4, come definito dall’Allegato 1 del DM 185/2007. Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, Raee professionali.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, come indicato all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli. L’obiettivo è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai Consorzi previsti dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, qualora sia accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto oppure la responsabilità ricada sul produttore a seguito della fornitura di un nuovo pannello. In caso contrario, il Gse provvede direttamente utilizzando gli importi trattenuti.
La normativa prevede che il Gse definisca le modalità operative necessarie a garantire la totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici incentivati con il meccanismo del Conto Energia (I-V). Si precisa che l’obbligo di smaltimento previsto dal Decreto permane anche alla scadenza del periodo di incentivazione. Ne deriva che il Gse, verificato l’avvenuto smaltimento, restituirà la quota trattenuta al soggetto che in quel momento è titolare dell’impianto. I cambi di titolarità, anche se successivi al periodo di incentivazione, dovranno essere debitamente comunicati al Gse, secondo le modalità di cui al “Manuale operativo per i cambi di titolarità”, pubblicato sul sito internet del Gse. In tal caso il GSE si riserva di definire le reciproche obbligazioni con specifico atto.
PANNELLI DOMESTICI
Adempimenti normativi
Il Raee fotovoltaico domestico, ossia installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW, deve essere conferito ad un Centro di Raccolta nel raggruppamento n. 4 1 (di seguito “R4”). Si precisa che, nel calcolo della potenza necessario a stabilire se il Raee è domestico o professionale, si farà riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell’impianto. Il Soggetto Responsabile può individuare il Centro di Raccolta di riferimento, che provvede alla gestione dello stesso ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto, consultando il sito https://www.cdcraee.it.
Il finanziamento dei Raee fotovoltaici domestici conferiti ai Centri di Raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell’anno solare di riferimento. Pertanto, il conferimento dei Raee domestici ai Centri di Raccolta, ai sensi della normativa vigente, è gratuito.
Dismissione
Nel caso in cui un pannello fotovoltaico domestico sia dismesso durante il periodo di incentivazione, ferme restando le norme di legge e la normativa di riferimento in merito al mantenimento degli incentivi in Conto Energia, o sia dismesso successivamente allo scadere del periodo di incentivazione, deve essere conferito ad un Centro di Raccolta.
Il Soggetto Responsabile deve scaricare dal portale informatico del Gse la “Dichiarazione di avvenuta consegna del Raee derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia”, compilarla negli appositi campi e farla firmare/vidimare dal Centro di Raccolta. Il Soggetto Responsabile deve trasmettere al Gse, entro 6 mesi dalla consegna del Raee al Centro di Raccolta, , la seguente documentazione:
* dichiarazione di avvenuta consegna del Raee derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata;
* eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
Verificato il corretto iter di trattamento e smaltimento tramite la documentazione presentata, il Gse provvede a restituire la quota trattenuta negli anni, comprensiva degli interessi maturati. I Soggetti Responsabili rispondono degli eventuali illeciti commessi. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il Gse si riserva la facoltà di rivalersi sul Soggetto per la copertura degli ulteriori costi che il Gse dovesse sostenere a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.
Sostituzione
Fermo restando che la sostituzione deve essere limitata ai casi previsti dalla legge e dalla normativa di riferimento in merito al mantenimento degli incentivi in Conto Energia, per adempiere agli obblighi previsti, il Raee fotovoltaico oggetto della sostituzione dovrà essere conferito ad un Centro di Raccolta dei Raee secondo le medesime modalità descritte nel paragrafo precedente. Il Soggetto Responsabile può, inoltre, richiedere all’installatore/distributore il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, del pannello sostituito. In tal caso, la documentazione che il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al Gse entro 6 mesi dalla consegna del Raee, è la seguente:
* dichiarazione di avvenuta consegna del Raee derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia appositamente compilata e firmata;
* copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall’installatore/distributore (ove previsto dalla norma);
* eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
Si precisa che, in caso di sostituzione del Raee fotovoltaico, il Soggetto Responsabile deve accedere al Portale informatico predisposto dal Gse e comunicare tutti i dati relativi al nuovo pannello (marca del nuovo pannello, matricola, tecnologia utilizzata etc.). Si segnala che, verificati il corretto iter di trattamento e smaltimento tramite la documentazione esibita dal Soggetto Responsabile e la presenza sul portale Gse dei dati relativi al nuovo pannello installato, il Gse non restituisce la quota trattenuta e non trattiene un’ulteriore quota per il nuovo pannello installato.
Nel caso in cui il Soggetto Responsabile non adempia agli obblighi imposti dalla normativa per il trattamento e lo smaltimento del Raee fotovoltaico, il Gse, invece, non restituisce la quota trattenuta per il pannello sostituito e trattiene un’ulteriore quota per il nuovo pannello fotovoltaico installato.
I Soggetti Responsabili rispondono degli eventuali illeciti commessi. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il Gse si riserva la facoltà di rivalersi sul soggetto degli ulteriori costi che il Gse dovesse sostenere a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.