Con la recentissima sentenza numero 25721 del 04 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha confermato il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9068/2022; Cass. 19250/2021) secondo il quale ai fini dell’individuazione del giudice competente a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, proposta da un condòmino per contestare l’an o il quantum della propria quota di partecipazione alle spese condominiali, il valore da considerare dev’essere commisurato non all’entità del singolo importo riferito al dissenziente a seguito dell’approvazione del riparto, ma, piuttosto, all’intero ammontare della spesa deliberata dalla compagine condominiale.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza numero 645/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal condòmino soccombente innanzi al Giudice di Pace ragusano nel giudizio di primo grado, promosso al fine di contestare le spese a lui attribuite per l’effettuazione di una serie di lavori all’interno delle parti comuni, sul presupposto per il quale, essendo la quota a lui imputata inferiore ad € 1.100,00 (trattandosi di causa instaurata nel 2017, si applicava ratione temporis tale limite, e non quello di € 2.500,00), la pronuncia del Giudice di Pace fosse stata resa secondo equità e, dunque, appellabile solo per i motivi di cui al terzo comma dell’articolo 339 del codice di procedura civile.
Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso il soccombente, ritenendo che dovesse farsi riferimento non alla (sola) frazione a lui riferibile dell’intero importo deliberato, ma al valore complessivo della determina di affidamento dei lavori.
Ha resistito con controricorso il condominio intimato, insistendo per la conferma della pronuncia d’inammissibilità emessa dal Tribunale, con la conseguente incontestabilità, nel caso di specie, della pronuncia di primo grado ormai passata in giudicato.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione, accogliendo le censure del ricorrente, ha stabilito che, anche qualora la controversia abbia ad oggetto unicamente la quota di partecipazione alle spese condominiali del singolo condòmino, il valore della causa dev’essere comunque determinato facendo riferimento all’(intero) importo dell’atto impugnato e non all’ammontare del contributo alle spese dovuto dall’attore, in base allo stato di ripartizione.
Ciò perché l’effetto invalidante dell’(eventuale) accoglimento dell’impugnazione, estende la propria efficacia all’intera deliberazione ed opera, in maniera vincolante, nei confronti di tutti i condòmini, esattamente come nei confronti di tutti gli appartenenti alla compagine condominiale continua ad essere obbligatoria la delibera, ai sensi dell’articolo 1137, primo comma del codice civile, in caso di rigetto dell’impugnazione.
Sul punto, il decidente richiama espressamente il rilevante precedente specifico rappresentato dalla pronuncia, già commentata da attenta dottrina (Smedile R.) secondo la quale: “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condòmino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condòmini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. 19250/2021; Cass. 15434/2020)”.
Una pronuncia che mira a velocizzare il giudizio
A tali considerazioni, che secondo la pronuncia in commento certamente giustificano e rendono condivisibile il mutamento giurisprudenziale intervenuto negli ultimi anni, se ne aggiungono di ulteriori, strettamente connesse a rilevanti esigenze di celerità e snellezza processuale.
Posto che le questioni sulla competenza devono essere risolte in via preliminare, allo stato degli atti e, dunque, in base ad una cognizione sommaria, ad avviso del giudicante appare evidente che, al fine di individuare il giudice competente per valore in materia di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di una domanda proposta da un condòmino che contesta l’an o il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita dalla delibera, sia più semplice e automatico determinare il valore della causa sulla base dell’intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall’attore.
In tal modo, inoltre, si evita il rischio, per risolvere in limine litis la questione di competenza, di anticipare l’accertamento di merito, relativo al se le quote siano effettivamente dovute o meno.
Ricorso accolto, dunque, sentenza cassata e rinvio al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, anche ai fini della determinazione delle spese di lite relative al terzo grado di giudizio.
A cura dell’Avvocato Roberto Rizzo, membro del Centro Studi dell’Associazione GESTIRE
Corte di Cassazione_Sentenza n. 25721 del 04 settembre 2023