La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 136/2023con modifiche del decreto legislativo 104/2023 contenente “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici,” segna la conclusione del processo legislativo relativo al decreto Asset e Investimenti.
Diverse sono le finalità del dl 104/2023. Tra queste, rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre, incentivare gli investimenti anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica.
Ma in particolare, questo decreto ha esteso la possibilità di utilizzare il Superbonus “villette” fino al 31 dicembre 2023; inserito l’obbligo di comunicazione crediti edilizi non utilizzati ; previsto semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici
Superbonus unifamiliari: proroga al 31 dicembre 2023
L’art. 24 del dl 104/2023 concede tre mesi in più per l’ultimazione dei lavori sugli edifici unifamiliari che rientrano nell’agevolazione Superbonus 110. La condizione di accesso a tale agevolazione rimane sempre la stessa: aver effettuato il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre 2022. Per i soggetti che non soddisfano il requisito del 30% la detrazione è pari al 90%, ma a determinate condizioni:
– l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
– il beneficiario della detrazione deve possedere un reddito di riferimento relativo all’anno precedente non superiore a 15.000 euro;
– il contribuente deve possedere un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).
Obbligo comunicazione crediti edilizi non utilizzati
L’articolo 25 del dl 104/2023 introduce importanti novità in materia di crediti edilizi. In particolare l’articolo in esame obbliga all’ultimo cessionario, titolare dei crediti edilizi non ancora utilizzati, ad inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione dei crediti derivanti da cessione del credito o sconto in fattura. Tale obbligo si applicherà a partire dall’1 dicembre 2023 e la mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa tributaria di 100 €. Infine, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell’1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro martedì 2 gennaio 2024.
Semplificazioni per l’istallazione di impianti fotovoltaici
L’art 12- ter del decreto in esame prevede importanti chiarimenti in merito alle semplificazioni previste per l’installazione di impianti fotovoltaici. In particolare, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 140 del dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non vengono applicate alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC), ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti.