Almeno formalmente, ci siamo.
Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato, nella seduta di ieri, giovedì 16 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34 (il cosiddetto Decreto Rilancio) nel testo già licenziato dalla Camera, mancando i tempi tecnici per nuovi emendamenti che avrebbero richiesto un secondo passaggio del provvedimento a Montecitorio, e implicato dunque lo sforamento della scadenza ultima del 18 luglio.
Tra le misure più attese dal mondo del condominio e dal suo indotto, spicca ovviamente il Superbonus 110%, anch’esso confermato, dunque, nella versione già emendata ed approvata dalla Camera lo scorso 9 luglio.
Ora l’attenzione è puntata sui decreti attuativi e sul provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che andrà adottato entro trenta giorni, e che dovrà definire le modalità per esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Superati questi ultimi due passaggi tecnico-burocratici, resta poi da sciogliere – e non è poco – il nodo decisivo: quello inerente lo svolgimento delle assemblee condominiali, perdurando la non convocazione delle quali (posizione adottata dalla maggior parte delle associazione degli amministratori in attesa di una normazione della materia sullo sfondo dell’emergenza sanitaria), a prescindere dal Superbonus, nessun intervento di riqualificazione (perlomeno in condominio) potrà essere approvato, appaltato e realizzato.
Come ormai noto, il cosiddetto superbonus al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili consta di 4 interventi “trainanti” sui quali, al rispetto di determinati requisiti, spetta direttamente la detrazione del 110% (da a ripartire in cinque quote annuali di pari importo).
Tali interventi sono:
Secondo il decreto appena convertito in legge, la detrazione del 110% spetta anche per tutta una serie di altri lavori, a patto che siano eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti. Tali lavori sono i seguenti:
Attenzione: qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi trainanti in materia di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente a uno di quelli trainanti.
Per accedere alla detrazione, gli interventi di efficientamento energetico (commi 1 e 2 dell’articolo di legge inerenti il superbonus) devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui alla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Le detrazioni del cosiddetto Superbonus 110% si applicano agli interventi effettuati dai condomini.
Per quanto concerne le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ne possono beneficiare anche le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e gli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Le norme si applicano inoltre agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali) nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (lettera e).
Importante: le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Attenzione: il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni fiscali spettanti, i soggetti beneficiari possono optare, alternativamente, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Tali due opportunità sono riservate a chi, negli anni 2020 e 2021, sostiene spese per i seguenti interventi:
La cessione di un credito d’imposta di pari ammontare rispetto alla detrazione spettante prevede per il cessionario la successiva facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Quanto invece allo sconto in fattura, consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
È importante sottolineare che l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ma per gli interventi afferenti al cosiddetto Superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Ancora una precisazione importante relativa ai crediti d’imposta ceduti, i quali sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non è previsto, tuttavia, il divieto di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.