Le spese per la demolizione del pavimento, e quelle relative alla sua sostituzione con posa in opera, sono detraibili ai fini dell’ecobonus in quanto strettamente connesse all’installazione dell’impianto radiale a pavimento, a condizione che tale opera sia parte di un più complessivo intervento sull’impianto di riscaldamento, implicante la sostituzione del generatore di calore (circolare 28/E/2022).
Rispettata questa condizione, tali spese possono rientrare nel massimale di detrazione ecobonus previsto per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, pari a 30mila euro (articolo 14, Dl 63/2013) con aliquota di detrazione al 65 per cento, rappresentando plafond di detrazione a sé stante rispetto al separato massimale di spesa di 96mila euro, ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, agevolati al 50 per cento.
Viceversa, qualora l’intervento di collocazione dell’impianto radiale a pavimento non si connetta a un intervento agevolato con ecobonus, ma solo a uno di recupero del patrimonio edilizio esistente, la relativa spesa sarà detraibile al 50 per cento, in quanto parte del massimale di spesa di 96mila euro.
La comunicazione all’Enea delle informazioni relative ai lavori effettuati, compreso quello concernente l’impianto radiale a pavimento, è dovuta in ogni caso, sia che si fruisca della detrazione ecobonus al 65% sia che si fruisca della detrazione al 50% prevista dal citato articolo 16-bis (essendo opera che attiene a profili di risparmio energetico), con la precisazione che, nel primo caso, tale adempimento è condizione di spettanza della detrazione, mentre nel secondo caso la sua eventuale omissione non determina il venire meno della detrazione spettante, essendo previsto solo in funzione di monitoraggio (circolare 28/E/2022, pagina 22, e risoluzione 46/E/2019).