L’adozione del regolamento condominiale è obbligatoria negli stabili in cui il numero di condomini sia superiore a dieci. Così è stabilito dall’art. 1138, comma 1 del Codice civile. La presenza dell’amministratore è prevista come obbligatoria nei condominii che abbiano più di otto condomini, come stabilito dall’articolo 1129 comma 1 del Codice civile.
Le norme di riferimento sul regolamento condominiale si trovano nel Codice civile, in particolare, si citano:
• l’art. 1138 c.c. contenente le regole di portata generale, l’indicazione delle maggioranze per la sua approvazione, il contenuto, le norme inderogabili,
• l’art. 72 disp. att. c.c. sulle sanzioni previste in caso di inosservanza del regolamento,
• l’art. 155 disp. att. c.c. che indica le disposizioni di attuazione considerate inderogabili.
Il regolamento condominiale può essere contrattuale (o convenzionale) e assembleare (o maggioritario). In via residuale, si segnala la possibilità che il regolamento sia adottato coattivamente in sede giudiziale.
Il regolamento condominiale può essere contrattuale (o convenzionale) e assembleare (o maggioritario). In via residuale, si segnala la possibilità che il regolamento sia adottato coattivamente in sede giudiziale.
Il primo è in genere, predisposto dal proprietario originario di tutto lo stabile (spesso è il costruttore) ed è presente negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari e ciascun condomino vi aderisce al momento dell’acquisto.
Si parla di regolamento convenzionale anche con riferimento a quello adottato da tutti i condomini, all’unanimità, in assemblea e da loro sottoscritto. Tale regolamento vincola ogni condomino e successivi acquirenti.
Il secondo, il regolamento assembleare, si limita a dettare norme che disciplinano l’uso e le modalità di godimento delle cose comuni, la ripartizione delle spese e la tutela del decoro architettonico e non è soggetto a trascrizione, ma deve essere allegato al registro dei verbali.