Nel quadro della conversione in legge
del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia
di enti territoriali (il cosiddetto Decreto enti locali, ndr.) sono ben
67 le proposte di emendamento presentate nei giorni scorsi dall’Anci. Alcune di
queste riguardano l’Imu. Vediamo quali sono gli emendamenti ventilati e per
quali motivazioni sono stati presentati.
Articolo 3: revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali
a seconda dell’incidenza degli importi dovuti
All’art. 3 aggiungere, infine, il seguente comma:
“4-bis. I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU
2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per
importi superiori al 7% del valore dell’IMU standard risultante al 30 settembre
2013, possono impegnare pro quota le somme a debito nell’arco delle annualità
2015, 2016 e 2017. L’impegno delle somme in questione su più annualità non
comporta diritto a ricevere alcun rimborso da parte dei Comuni. Tali impegni di
spesa non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione
degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente e non sono
considerati tra le spese finali di cui all’articolo 31, comma 3, della Legge 12
novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno”.
Motivazione
La revisione dell’IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell’articolo
7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142
milioni di euro a carico di circa 2.700 Comuni, solo in parte regolati
attraverso stanziamenti appositi nell’esercizio 2013.
Il problema del forte impatto della revisione su alcuni dei Comuni
coinvolti è stato parzialmente affrontato in sede di conversione del decreto
legge n. 133 del 2014 (articolo 43), condizionando però la possibilità di
rateazione al fatto che il recupero non fosse già stato effettuato a cura del
Ministero dell’Interno in occasione dell’erogazione del secondo acconto del
Fondo di solidarietà comunale 2014 (20 settembre 2014).
Con la norma proposta si permette agli enti con maggior incidenza
della revisione a debito rispetto all’ammontare del gettito dell’IMU 2013, che
non hanno potuto fruire della rateazione di cui al dl 133 per effetto della già
avvenuta detrazione dal Fondo di solidarietà spettante, di impegnare le somme
oggetto di restituzione nell’arco dei tre esercizi finanziari 2015-17,
assicurando loro una maggior flessibilità nella gestione del debito, con
riflessi positivi – in particolare – sul rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità.
La norma è rivolta ai casi di particolare impatto negativo della
revisione, limitando la facoltà di diluizione triennale dell’impegno ai casi di
debito superiore al 7% del gettito standard IMU 2013, come individuato dal
Ministero dell’Interno prima della revisione.
Gli impegni necessari per il rimborso non rilevano su successive
manovre di finanza pubblica e sul saldo utile ai fini del rispetto del patto di
stabilità interno.
Articolo 7: abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini
IMU
All’articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
“9-bis. Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013,
n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso”.
Motivazione
Appare necessaria l’eliminazione dell’obbligo dei Comuni di destinare
alla riduzione delle imposte comunali l’eventuale eccedenza di quanto
riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione
dell’IMU sull’abitazione principale (conguaglio disposto dal dl n.133 del 2013,
per 348 milioni di euro) nell’anno 2013. Si ricorda, in proposito, che il
conguaglio in questione è stato reso noto solo a metà settembre del 2014 (dati
pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno), determinando l’impossibilità
di tenerne conto in una fase di avanzata o già conclusa formulazione dei
bilanci di previsione 2014.
Anche se la disposizione risale all’esercizio finanziario 2013, si
ravvisa comunque l’opportunità della sua soppressione, al fine di diminuire il
rischio di eventuali eccezioni in fase di accertamento e dei controlli di
legittimità dei consuntivi da parte della Corte dei Conti.
Inoltre, si ricorda che l’eventuale eccedenza corrisposta dallo Stato
si è tradotta in maggiori trasferimenti per il solo 2013 (peraltro di lieve
entità), il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali
la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta
incongruo e lesivo dell’autonomia finanziaria dei Comuni.
Infine, i dati pubblicati a suo tempo sul sito del Ministero
dell’Interno, non permettevano di distinguere l’eccedenza degli importi dovuti
per il conguaglio dell’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale da quelli
relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni
agricoli e per l’abolizione dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali
Articolo 8: fondo integrativo IMU-Tasi – determinazione della quota da
assegnare in proporzione dell’assegnazione 2014
Al comma 10 dell’articolo 8, all’ultimo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: “limitatamente al 40% dell’importo di cui al periodo
precedente”.
Motivazione
La proposta di emendamento limita l’esclusione delle assegnazioni di
cui al comma 10 dalle entrate valide ai fini del rispetto del Patto di
stabilità interno al 40% dell’assegnazione prevista a parziale ristoro del
Fondo IMU-Tasi.
L’attuale formulazione
esclude infatti tutte le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del
computo del saldo obiettivo di Patto. Questa limitazione mette in grave
difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di
debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l’entrata
stessa per mantenere i livelli di spesa del 2014, già fortemente compressi
dalle riduzioni di risorse operate con la Legge di stabilità e dai vincoli
connessi all’avvio della nuova contabilità.