Si tratta della ripartizione delle disponibilità economiche da utilizzare per il mancato introito della seconda rata Imu 2020 per gli edifici, e pertinenze, in cui si esercitano attività turistiche.
Un comunicato del ministero dell’Interno dà notizia del decreto interministeriale del 16 aprile 2021, siglato dal ministero dell’Interno e il ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale si provvede a ripartire il Fondo previsto dal decreto “Rilancio” a favore dei Comuni dove si trovano immobili e relative pertinenze destinati ad attività turistiche per i quali è stata abolita l’Imu del 2020.
Storia dell’agevolazione
In considerazione della grave crisi economica determinatasi nel settore turistico-alberghiero a seguito della pandemia dovuta emergenza epidemiologica da Covids-19 l’articolo 177 del decreto “Rilancio” ha previsto la cancellazione della prima rata Imu del 2020 riguardante gli immobili dove sono ubicati stabilimenti balneari e termali, gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, le case e gli appartamenti per vacanze, i bed&breakfast, i residence eccetera, purché i proprietari siano gestori delle attività lì esercitate (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 4 cura fiscale e non solo per il turismo”).
Successivamente gli articoli 9 e 9-bis del decreto “Ristori” hanno abolito, per i settori della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, della ricettività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico, dello spettacolo, della cultura, dell’organizzazione di fiere e altri eventi, anche la seconda rata Imu del 2020 a condizione che coincida il proprietario dell’immobile con il gestore dell’attività che vi viene esercitata (vedi articolo “Dl “ristori”, le misure – 2 Cancellata la seconda rata Imu”).
Un po’ di “ossigeno” per le casse comunali
Il decreto interministeriale del 16 aprile 2021 provvede a ripartire le risorse del Fondo tra i diversi Comuni, secondo il riparto riportato nell’allegato A con il metodo descritto nell’allegato B, ove sono ubicati gli immobili “turistici” identificati con i codici Ateco descritti nell’Allegato 2 del Dl n. 137/2020,
Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta gli importi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
Fonte: FiscoOggi