L’Imu, Imposta municipale unica, è una patrimoniale dovuta dai possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il pagamento dell’imposta, però, non è sempre dovuto perché per il suo calcolo bisogna tenere conto di diverse variabili e alcune esenzioni.
Istituita nel 2011, l’Imu ha subito nel tempo diverse modifiche, alcune introdotte in via temporanea nel periodo dell’emergenza pandemica Covid, che oggi non sono più operative.
L’imposta, che è di competenza dei Comuni, non si paga sull’abitazione principale, almeno per il momento, ma è dovuta quando la prima casa rientra tra quelle di lusso.
Sono numerose poi le esenzioni e le agevolazioni Imu.
I soggetti obbligati a pagare l’Imu 2023 sono:
– i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
– titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
– il concessionario di aree demaniali;
– il locatario di immobili in leasing;
– il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale a seguito di separazione legale (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”).
Non paga nulla il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale, definita come la sede della residenza anagrafica del contribuente e del proprio familiare. L’esenzione si applica anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7.
Anche nel 2023 è stata confermata la “disciplina di sfavore” prevista per le prime case di lusso: per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 l’Imu è dovuta anche se è il solo immobile posseduto e vi si ha la residenza.
Sono considerati immobili assimilati ad abitazione principale e quindi esenti:
– entrambi gli immobili dei coniugi con doppia residenza;
– le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
– unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
– la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
– un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
Con propria delibera, inoltre, i Comuni possono assimilare a prima casa l’unità immobiliare non locata posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.
Oltre alle esenzioni totali, l’Imu 2023 prevede anche agevolazioni e riduzioni.
È confermata la riduzione del 50% per la casa concessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. La stessa agevolazione si applica anche agli immobili riconosciuti inagibili e inabitabili da una perizia dell’ufficio tecnico comunale. La riduzione del 50% si applica sulla base imponibile.
Per le abitazioni concesse in locazione con canone concordato, l’Imu è ridotta al 75%. In questo caso la riduzione si applica all’aliquota del Comune. Il contribuente ha dunque una riduzione del 25% sull’Imu dovuta.
Le aliquote Imu sono di due tipi:
– ordinaria, pari allo 0,86%. Il Comune può aumentarla fino all’1,06% o diminuirla in determinate condizioni;
– ridotta (per l’abitazione principale di lusso e per le pertinenze), pari allo 0,5% (aumentabile dello 0,1%).
Tramite delibera comunale, però, i sindaci possono anche decidere di ridurre l’aliquota, fino ad azzerarla.
Sono poi previste ulteriori aliquote, introdotte dalla legge di Bilancio 2020:
– 0,1% per i fabbricati rurali strumentali;
– 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25%) per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttive;
– 0,76% per i terreni agricoli (con possibilità di aumento fino all’1,06% o di diminuzione fino all’azzeramento);
– 0,76% per i fabbricati D.
I comuni possono però annullare completamente, con apposita delibera del consiglio comunale, l’imposizione di tale fattispecie.
L’Imu 2023 può essere pagata mediante:
– bollettino postale compatibile col modello F24;
– modello F24 (i codici tributo sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/2020);
– la piattaforma PagoPA.
Due sono le scadenze da ricordare:
– la prima rata (acconto Imu) è quella del 16 giugno 2022;
– la seconda rata (saldo Imu) è quella del 16 dicembre 2022.