“La legge di bilancio è sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei Comuni una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di Governo: prevede nuovi tagli e non restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe e come è accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme. Sembra venir meno un principio di eguaglianza istituzionale, con eventuali profili di illegittimità costituzionale”. È estremamente duro il giudizio complessivo dell’Anci sulle misure economiche e finanziarie approvate per il 2019. Numerose le perplessità che emergono dalla prima nota di lettura diffusa nei giorni scorsi, contenente peraltro approfondimenti su ciascuna delle misure varate che vanno a vario titolo ad incidere sulla contabilità dei Comuni italiani.
Ne riportiamo due, aventi ad oggetto la maggiorazione Tasi e il ripristino parziale del fondo Imu-Tasi.
Il comma 1133, lettera b) consente ai Comuni di confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.
Viene prorogato anche per il 2019 lo stesso dispositivo “straordinario” (co.28, della legge n. 208 del 2015) che ha consentito a oltre 2mila Comuni di mantenere, anche in regime di blocco della leva fiscale, una cospicua quota del gettito non recuperabile a seguito dell’abolizione dell’Imu sull’abitazione principale e dell’introduzione della Tasi con più restrittivi criteri di fissazione delle aliquote. Si tratta in realtà di risorse strutturali, che – come il Fondo Imu-Tasi di cui al punto successivo – dovranno essere stabilizzate o riconsiderate in un nuovo quadro dei tributi comunali.
I commi 892-895 prevedono l’erogazione di un contributo “a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della Tasi” per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui ed è attribuito ai comuni interessati (circa 1.800), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, secondo gli stessi criteri seguiti negli scorsi anni e, quindi, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del passaggio Imu-Tasi, come certificato dal Ministero dell’economia e delle finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017.
Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il “finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale” (co. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.
Se appare chiara la finalità degli interventi per spese di manutenzione, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, suscita gravi perplessità il richiamo del comma 895 che dispone: “Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari” attraverso il sistema BDAP-MOP (d.lgs. n.229 del 2011) e indica quale classificazione la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
La possibile contraddizione tra il richiamo alla generica “manutenzione” (co.892) e il riferimento al monitoraggio delle “opere pubbliche” può essere superata solo considerando oggetto del monitoraggio le sole opere di investimento (manutenzioni straordinarie) che risultino comprese tra gli interventi attuati dai Comuni beneficiari del finanziamento. Una diversa e più restrittiva interpretazione sarebbe gravemente in contraddizione anche con la finalità generale del contributo, il “ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni…”, risorsa originariamente senza alcun vincolo di destinazione e quindi spendibile per oneri di natura corrente.