La legge di Bilancio per il 2024 prevede un significativo inasprimento delle sanzioni pecuniarie nel caso di mancato rispetto degli obblighi anagrafici e delle prescrizioni in caso di trasferimento della residenza all’estero.
Obiettivo delle nuove disposizioni è quello di contrastare la condotta di chi mantiene illegittimamente l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere di benefici connessi.
Due specifici commi della Legge 213 del 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre, sono infatti dedicati al tema.
In base alle nuove disposizioni le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle loro funzioni, acquisiscono “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, devono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.
A sua volta, il Comune dovrà comunicare le iscrizioni e le cancellazioni d’ufficio dall’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali di competenza legati ad eventuali fenomeni di fittizia residenza fiscale all’estero.
In particolare, il comma 242 eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza agli obblighi anagrafici e per quelli relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero introducendo, al contempo, una mitigazione della misura delle sanzioni nel caso di comunicazioni tardive, rese entro novanta giorni dal termine di legge.
Il comma 243 introduce invece i commi 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero. Nello specifico, prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino al Comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente gli elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. Il Comune dovrà a sua volta comunicare all’Agenzia delle Entrate le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero per i controlli fiscali conseguenti.
Per quanto attiene alle violazioni degli obblighi anagrafici sanciti dalla legge n. 1228 del 1954 sull’Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale, la sanzione amministrativa, che fino ad oggi era compresa tra 25,82 e 129,11 euro, dal 1° gennaio 2024 è elevata ad una somma compresa tra 100 e 500 euro.
È tuttavia prevista la possibilità di un abbattimento dell’onere sanzionatorio nell’ipotesi in cui il soggetto si adegui alle prescrizioni di legge entro con un ritardo non superiore a novanta giorni. In tal caso la sanzione è ridotta a 10 euro, ossia un decimo del minimo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Per quanto invece riguarda la comunicazione della residenza nel caso di trasferimento dall’estero, l’articolo 11 della legge n. 1228 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inadempimento, per un importo che fino ad oggi era compreso tra 51,65 e 258,23 euro. L’obbligo di comunicazione in caso di trasferimento all’estero è disposto dall’articolo 6 della legge n. 470 del 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”).
Anche per questo genere di obbligo di comunicazione, la Legge di Bilancio per il 2024 prevede un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, in cui importo è ora compreso tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione. È comunque prevista la riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni. Sempre a condizione, però, che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano già state avviate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Mentre la notifica dell’atto impositivo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il mancato adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.