La ricezione del segnale radiotelevisivo è diventata parte integrante della nostra vita. La sua importanza è tale da essere riconosciuta, addirittura dalla legge, come espressione del diritto all’informazione. È vero che oggi la maggior parte delle persone segue i programmi di intrattenimento e di informazione sul web. Ma televisione è comunque uno strumento indispensabile, tanto che l’ordinamento giuridico riconosce un vero e proprio diritto d’antenna. Diritto che consiste nella possibilità, concessa dalla legge, di installare un’antenna televisiva sul tetto del condominio.
Gli articoli 91 e 209 del Decreto Legislativo n. 259/2003 stabiliscono infatti: “I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali”. Il “diritto di antenna” comprende, inoltre, il diritto di accedere alle parti comuni o di proprietà esclusiva per provvedere alla manutenzione e riparazione dell’impianto.
Il diritto di installare la propria antenna televisiva sul tetto altrui trova comunque dei limiti. Innanzitutto, chi vuole collocare l’antenna deve dimostrare adeguatamente che l’installazione non è possibile nella sua proprietà privata, per motivi strutturali o per qualsiasi altra valida ragione. È il caso di chi vive in un’abitazione dal tetto così fatiscente da non poter permettere alcuna modifica, neppure minima, necessaria alla sistemazione dell’antenna. È anche il caso di chi abita in un luogo ove la ricezione del segnale è scarsa o nulla.
Il diritto di antenna su proprietà privata è altresì subordinato all’impossibilità di installare l’antenna sulla proprietà comune, cioè su quella condominiale. Ad esempio, il condomino che non può collocare l’antenna parabolica sul proprio balcone potrà correttamente farla installare sul tetto.
Solo se è assolutamente impossibile l’installazione nella propria abitazione e nelle parti condominiali, si potrà invocare il diritto d’antenna per procedere alla sistemazione all’interno della proprietà altrui. Anche in questo caso, però, vanno rispettate delle regole.
Secondo la legge: “Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi”. In pratica, l’installazione dell’antenna sul tetto o comunque nella proprietà altrui deve arrecare il minor disturbo possibile al titolare, non potendo giungere a escludere il diritto di questi a tenere la propria di antenna.
Il problema dell’installazione dell’antenna televisiva si pone spesso in ambito condominiale.
In questo contesto, l’articolo 1122-bis del Codice civile dispone che l’installazione di impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo (anche da satellite o via cavo), nonché i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio.
Se, per l’installazione dell’antenna sono necessarie modifiche delle parti comuni (ad esempio del tetto), l’interessato deve darne avviso all’amministratore, indicando in modo specifico le modalità di esecuzione degli interventi. A questo punto, l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione, o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L’installazione dell’antenna sul tetto condominiale non può inoltre impedire di fare altrettanto agli altri condòmini.
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