Gli interventi eseguiti su una villetta per eliminare le situazioni critiche di lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell’immobile possono fruire del Superbonus, considerato che saranno “di riparazione o locali“, come prevede il punto 8.4.1 del testo delle norme tecniche delle costruzioni del 2018. Il Superbonus rafforzato non è fruibile se per l’edificio sito nel Comune colpito dagli eventi sismici in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza era già stato corrisposto il contributo per la ricostruzione Mude – modello unico digitale per l’edilizia, erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio. Sono, in sintesi, le conclusioni delle risposte dell’Agenzia n. 560 e n. 563 del 26 agosto 2021.
Con il primo interpello (n. 560/2021) l’istante chiede se può fruire del credito d’imposta al 110% per i lavori che riguardano una villetta a schiera inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall’esterno e sita in zona sismica 3 e che saranno “di riparazione o locali“, come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018. L’Agenzia fa presente che, in considerazione dell’evoluzione normativa del settore delle costruzioni (consultabile nel testo aggiornato delle Norme tecniche delle costruzioni, approvato con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018) sono stati rilasciati due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017. Tali pareri (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e prot. n. 7035 del 13 luglio 2021) prevedono in sintesi che gli “interventi di riparazione o locali”, quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, realizzati su una “villetta a schiera”, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, sono conformi all’articolo 119, comma 4, decreto “Rilancio” e sono quindi agevolabili.
L’Agenzia precisa, tuttavia, che la valutazione sulla possibilità di effettuare tali interventi richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che esulano dalla competenza degli interpelli. Di conseguenza, l’istante potrà fruire del Superbonus solo se un professionista abilitato attesti che i lavori per l’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali“, fermo restando il rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.
Con il secondo interpello (n. 563/2021) l’istante, proprietario di una villetta sita in un Comune dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici, chiede se può fruire dell’aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, anche se il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo (Mude – modello unico digitale per l’edilizia) erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio.
L’Agenzia ricorda che il 4-quater dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”, (introdotto dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021), stabilisce che “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”. La norma, come chiarito anche dalla risoluzione n. 28/2021, in origine limitata ai soli Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, è stata estesa a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tal caso, però, evidenzia l’Agenzia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Nel caso in esame, il contributo per la ricostruzione (Mude Emilia Romagna) è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l’istante non può fruire del Superbonus rafforzato previsto dal comma 4-quater, considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.
Fonte: FiscoOggi