L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema degli errori nei bonifici per le detrazioni fiscali rispondendo ad un quesito posto da una contribuente attraverso “La posta di FiscoOggi”.
Nel caso specifico, una contribuente spiega di aver realizzato nel 2023 interventi di efficientamento energetico (ecobonus) nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della propria abitazione. Nella causale del bonifico parlante per le agevolazioni fiscali è stato indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”.
Sostanzialmente, la norma che è stata indicata come riferimento è quella inerente al bonus ristrutturazioni, mentre la norma da indicare era quella inerente all’Ecobonus.
La contribuente si rivolge al Fisco, quindi, per chiedere se nella dichiarazione dei redditi del 2024 può comunque detrarre le spese come riqualificazione energetica, ovvero al 65% o se invece, dato l’errore, avrà diritto alla detrazione al 50%, quella relativa al bonus ristrutturazioni.
In risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Circolare n.17/E del 26 giugno 2023 ha chiarito che nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato indicato nel bonifico il riferimento normativo inerente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello relativo all’ecobonus, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Ciò significa, quindi, che in presenza di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa che prevede la detrazione con aliquota al 65% delle spese sostenute, gli eventuali errori commessi nella causale del bonifico non pregiudicano la possibilità di fruire dell’agevolazione.
A tal proposito ricordiamo che l’ecobonus sarà in vigore sino al 31 dicembre 2024, pertanto per fruire di tale agevolazione è necessario che le spese per gli interventi di efficientamento energetico vengano sostenute entro tale data. La detrazione varia dal 50% al 65% a seconda del tipo di intervento effettuato ed è applicabile solo per i lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici già esistenti.
Per quanto concerne i lavori realizzati su edifici condominiali, la detrazione riconosciuta potrà essere del 70% a patto che i lavori interessino almeno il 25% dell’involucro, o potrà arrivare sino al 75% se con l’intervento vi sarà un miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale. Nel caso in cui si eseguano congiuntamente anche interventi antisismici, l’ecobonus potrà arrivare all’80 o all’85% delle spese sostenute.
A cura Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI