Rientrano nella nozione di “ristrutturazione e di riparazione di abitazioni private”, sulla base della direttiva Iva, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili a uso abitativo. È quanto affermano gli eurogiudici in relazione a una controversia che oppone una società all’amministrazione tributaria portoghese (Causa corte Ue C-218/2021).
Nella fattispecie all’esame della Corte Ue in commento, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione tributaria portoghese a una società in relazione all’aliquota Iva applicabile ai servizi di riparazione e di manutenzione di ascensori effettuati da tale società.
L’impresa è attiva nella fabbricazione di ascensori, di montacarichi e di pedane mobili, e fornisce anche servizi di riparazione e manutenzione di ascensori.
La società ha applicato un’aliquota Iva ridotta ai servizi di riammodernamento e di riparazione di ascensori da effettuati, fatturando al contempo i materiali incorporati nell’ambito di tali prestazioni all’aliquota normale.
In seguito a una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria ha accertato che la società aveva erroneamente applicato l’imposta ridotta a tali servizi.
La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni con cui si chiede se l’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di “ristrutturazione e riparazione di abitazioni private”, ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili a uso abitativo.
Le valutazioni della Corte Ue
L’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva, in combinato disposto con l’articolo 106 di tale direttiva autorizzava gli Stati membri ad applicare un’aliquota Iva ridotta ai servizi connessi alla “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso”.
I termini di cui all’allegato IV, punto 2, della direttiva devono essere interpretati in modo uniforme e indipendentemente dalle qualificazioni utilizzate negli Stati membri, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte.
Ciò premesso, dalla formulazione di tale allegato IV, punto 2, si evince, da un lato, che rientrano in tale disposizione due attività distinte, vale a dire la ristrutturazione e la riparazione e, dall’altro, che tali attività devono riferirsi alle abitazioni private.
Per quanto riguarda i termini “ristrutturazione” e “riparazione”, essi si riferiscono, rispettivamente, alla rimessa a nuovo di un oggetto e al ripristino di un oggetto danneggiato.
Tali servizi sono caratterizzati, in particolare, dal loro carattere occasionale, cosicché semplici servizi di manutenzione, forniti in modo regolare e continuativo, non possono essere considerati rientrare nell’allegato IV, punto 2, della direttiva.
Con riferimento all’espressione “abitazioni private”, il termine “abitazione” designa generalmente un bene immobile o anche mobile o una sua parte, destinato a essere abitato e che serve, quindi, come residenza per una o più persone. Inoltre, l’aggettivo “privato” consente la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi.
Pertanto, i servizi di ristrutturazione e riparazione di cui all’allegato IV, punto 2, della direttiva IVA devono riguardare beni utilizzati a fini abitativi privati, mentre i servizi relativi ai beni utilizzati per altri fini, come a fini commerciali, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
In tale contesto, lo Stato portoghese sostiene, in sostanza, che l’espressione “abitazione privata”, in quanto meno ampia di espressioni quali “edificio” o “immobile ad uso abitativo”, rinvia in maniera individualizzata a ciascuna delle frazioni autonome di un bene immobile effettivamente destinata all’abitazione, sulle quali il proprietario o il locatario ha il controllo completo, e che è opportuno distinguere dalle aree di accesso comune di un tale bene immobile. Pertanto, i servizi di ristrutturazione e riparazione relativi alle strutture condivise, compresi gli ascensori, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva.
A tal proposito, tuttavia, la Corte osserva che, nel caso di un immobile a uso abitativo composto da più appartamenti, le strutture condivise sono, di regola, importanti, se non indispensabili, per l’uso dei singoli appartamenti.
Ciò premesso, la Corte ritiene che, nel caso di tali immobili a uso abitativo, le strutture condivise rientrino nella nozione di “abitazioni private” ai sensi dell’allegato IV, punto 2, della direttiva IVA, cosicché i servizi di ristrutturazione e riparazione relativi a tali strutture rientrano in tale disposizione. A tale titolo, gli ascensori, essendo parte integrante degli edifici che ne dispongono, sono compresi in tali strutture.
Pertanto, dalla formulazione dell’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva, la Corte Ue ricava che i servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili a uso abitativo, esclusi i servizi di manutenzione di tali ascensori, rientrano in tale disposizione.
In relazione al contesto in cui si inserisce l’allegato IV, punto 2, della direttiva, tale disposizione, in quanto consente di applicare un’aliquota Iva ridotta, costituisce una deroga al principio dell’applicazione dell’aliquota normale e deve quindi essere interpretata restrittivamente.
La Corte Ue osserva inoltre che il legislatore unionale ha previsto una riduzione dell’Iva mirata sui servizi ad alta intensità di lavoro, come nel caso dei servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori.
Ciò premesso, ha affermato che gli Stati membri hanno la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta in modo selettivo, con riserva, da un lato, di isolare, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, solo elementi concreti e specifici della categoria di prestazioni di cui si tratta e, dall’altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale.
Nel caso di specie, benché spetti al giudice nazionale interpretare il diritto interno e, pertanto, esaminare se il legislatore portoghese abbia recepito in modo selettivo l’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva, prevedendo l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’aliquota scontata i servizi relativi agli ascensori negli immobili ad uso abitativo, nulla nel testo della disposizione nazionale che attua tale punto 2, ossia il punto 2.24 dell’elenco I allegato al codice IVA, sembra indicare che il legislatore l’abbia fatto, dato che la posizione dell’amministrazione finanziaria si basa, invece, sull’interpretazione restrittiva raccomandata da istruzioni interne.
Invero, poiché le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente, nonché con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie, uno Stato membro non può invocare semplici prassi amministrative, per natura modificabili a proprio piacimento dall’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, per dimostrare l’attuazione selettiva di una disposizione della direttiva Iva che autorizza l’applicazione di un’aliquota ridotta per una categoria di servizi.
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’allegato IV, punto 2, della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di “ristrutturazione e [di] riparazione di abitazioni private”, ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili a uso abitativo, a esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo.
Data sentenza – 5 maggio 2022 – Numero sentenza Causa C 218/2021
Nome delle parti Autoridade Tributária e Aduaneira contro DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA