Il gestore, infatti, ha l’obbligo di mantenere e custodire i locali, i macchinari e gli impianti che utilizza per l’attività, e il canone pattuito è stato parametrato agli incassi realizzati.
Il nuovo banco frigo ventilato per carni, destinato alla macelleria del supermercato, fruisce del credito d’imposta “Sisma centro Italia”, anche se la stessa macelleria, affittata nel 2019, è stata concessa in gestione nel 2020, con un contratto di affidamento temporaneo a un’altra ditta.
I termini del negozio, osserva l’Agenzia nella risposta n. 208 del 25 marzo 2021, sono idonei ad affondare le cause di esclusione dall’agevolazione introdotta dall’articolo 18-quater del Dl n. 8/2017. Una disposizione che, in sostanza, ha esteso la disciplina del “credito d’imposta Mezzogiorno” (articolo 1, commi 98 e seguenti, legge n. 208/2015) alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
Tanto premesso, per risolvere il quesito proposto dalla società supermercato che ha effettuato la descritta operazione e teme di dover rideterminare il credito, l’amministrazione, da un lato, rilegge i termini di esclusione dal beneficio descritti al comma 105 dell’articolo 1, della richiamata legge di stabilità 2016 – il quale stabilisce che “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti” – dall’altro, i contenuti del contratto che regola la concessione.
La conclusione è che, nel caso concreto non è necessario rideterminare il credito d’imposta, perché il banco frigo agevolato non è singolarmente dismesso o ceduto a terzi ovvero destinato ad altre strutture produttive, ma è affidato assieme al reparto macelleria, di cui è parte integrante. Inoltre, sarà condotto dall’affidante nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
A sostegno di quanto chiarito, peraltro, il fatto che l’affidatario abbia l’obbligo di mantenere e custodire i locali, i macchinari e gli impianti che utilizza, non potendolo destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e la circostanza che il canone pattuito nel negozio è stato parametrato a una percentuale del 7% degli incassi realizzati dalla macelleria: in tal modo, una volta effettuato l’investimento agevolato, il bene è trasferito al gestore, con il quale il concedente, in base al contratto di affidamento, condivide il rischio d’impresa.
Per le sue caratteristiche peculiari, il contratto di affidamento in questione non integra la descritta specifica causa di esclusione.
Fonte: FiscoOggi