Il condominio, come datore di lavoro, può assumere e licenziare il personale. Se il licenziamento dipende non dalla necessità di soppressione del servizio di portierato, bensì da inadempimenti del lavoratore sia con riferimento al contratto collettivo o individuale di lavoro, sia a condotte gravi poste in essere dal portiere, l’amministratore – previa delibera assembleare assunta con le ordinarie maggioranze – comunicherà la decisione al diretto interessato indicando altresì il termine del preavviso. Ovviamente sarà premura dell’amministratore procedere, nei termini e modi previsti dal contratto di lavoro, con le eventuali contestazioni disciplinari, qualora vi fossero i presupposti, antecedentemente all’avvio del procedimento di licenziamento. I termini di preavviso dipendono dal contratto applicato nonché dall’utilizzo o meno della casa all’interno dello stabile. L’efficacia del licenziamento è subordinata alla preventiva comunicazione al lavoratore della delibera assembleare di licenziamento. Il portiere, ricevuta la notizia del licenziamento, ben potrà richiedere, per iscritto, al condominio le ragioni e, sempre per iscritto, il condominio dovrà fornire i motivi dell’assunta delibera di licenziamento.
Circostanza diversa è la soppressione del servizio di portierato, in quanto, per esempio, non lo si ritiene più utile. In questo caso sarà necessaria una apposita delibera (maggioranza degli intervenuti ed 1/3 del valore dell’edificio. Se il servizio di portierato è anche compreso nel regolamento sarà necessario, ovviamente, procedere anche alla modifica del regolamento (con le maggioranze dell’art. 1136 comma 2 c.c.). A questo punto si potrà procedere al licenziamento del portiere per giustificato motivo oggettivo.