Quando si acquista una casa, dopo il contratto preliminare – o compromesso – si passa rogito notarile. Tra queste due tappe c’è un periodo intermedio in cui il venditore rimane proprietario e può usufruire dell’immobile, oltre a detenere il deposito cauzionale dell’acquirente. Quest’ultimo, in questo lasso di tempo, possiede solo la promessa del venditore di procedere al rogito. Il rogito presuppone l’identificazione del notaio presso cui le parti dovranno presentarsi. Ma, chi sceglie il notaio nell’acquisto della casa?
Il notaio, come pubblico ufficiale, interpreta la volontà delle parti e garantisce la legalità dell’operazione, assicurando che il venditore riceva il pagamento e che l’acquirente ottenga la proprietà legittima dell’immobile, libero da oneri.
Ma non c’è una legge che obblighi l’acquirente a scegliere il notaio.
Nel caso di un nuovo condominio, l’invito del costruttore a usare il proprio notaio di fiducia può semplificare la gestione delle vendite, senza pregiudicare l’imparzialità notarile richiesta per legge.
Ma nessuna norma gli attribuisce il diritto di scelta, a meno che non sia previsto nello stesso compromesso.
È dunque il contratto preliminare a individuare il soggetto che individuerà il notaio competente. E questo potrebbe essere tanto il compratore come il venditore.
Se il contratto preliminare non contiene tale indicazione, il notaio dovrà essere scelto di comune accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal giudice su istanza di uno dei due contraenti.