Il professionista che acquista crediti fiscali collegati ai bonus edilizi ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore, per utilizzarli in compensazione, beneficia di un differenziale positivo che non costituisce reddito tassabile.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta 472/2023, su sollecitazione di uno studio di commercialisti.
Uno studio di commercialisti si è infatti rivolto all’Agenzia precisando l’intenzione di acquistare crediti di imposta relativi al Superbonus da un contribuente che ha sostenuto le spese agevolate nel 2022 e che ora vorrebbe cedere tali crediti. I crediti non sono correlati allo svolgimento di prestazioni professionali né da parte dello studio né dei singoli associati. Per l’acquisto dei crediti fiscali, lo studio pagherà un prezzo inferiore rispetto al valore dei crediti. I commercialisti hanno quindi chiesto se la differenza tra il valore del credito e il prezzo pagato genera reddito imponibile.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 472 del 30 novembre 2023 ha ricordato che, in base all’articolo 1 del Testo unico imposte sui redditi (Dpr 917/1986), il presupposto impositivo si basa sul possesso di redditi in denaro o in natura.
Sempre in base al Tuir, le associazioni professionali costituite tra persone fisiche sono soggette alla stessa disciplina fiscale prevista per le società semplici. Questo significa che le associazioni professionali non possono svolgere attività d’impresa e che il reddito imponibile, costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate dall’articolo 5 del Tuir, deve essere imputato in capo a ciascun socio.
Riguardo al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti un’agevolazione, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, di ammontare superiore ai costi sostenuti senza, tuttavia, prevedere alcuna rilevanza reddituale del differenziale positivo riferibile al Superbonus (pari al 10% delle spese medesime).
Sulla cessione del credito, l’Agenzia ha ricordato che la normativa sui bonus edilizi prevede il suo utilizzo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali adottata con la detrazione, e che l’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Per capire la rilevanza reddituale del differenziale positivo creato dall’operazione di acquisto dei crediti fiscali, l’Agenzia ha analizzato le varie tipologie reddituali, come ad esempio i redditi da capitale e quelli da lavoro autonomo.
L’Agenzia è quindi arrivata alla conclusione che, vista l’assenza di una norma specifica sulla rilevanza reddituale di queste somme e che esse non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito prevista dal Tuir, il differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto non genera reddito imponibile.