L’aliquota IVA ridotta per le ristrutturazioni può essere applicata solo nel caso in cui l’edificio sia utilizzato come abitazione privata, ovvero edifici che hanno funzione di residenza per una o più persone e che non abbiano fini commerciali. Gli immobili non devono tuttavia essere occupati durante l’esecuzione dei lavori, ma devono essere effettivamente utilizzati a fini abitativi alla data in cui gli interventi hanno luogo.
Il chiarimento è stato fornito dalla Sentenza causa C- 433/22, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, lo scorso 11 gennaio 2024
La sentenza si sofferma sul punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
La Corte di giustizia dell’UE chiarisce: “esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni di cui trattasi siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo.”
La controversia che ha indotto i giudici europei al chiarimento riguarda l’Amministrazione tributaria portoghese e una società, in merito ai servizi di restauro su alcuni immobili.
I lavori di ristrutturazione avevano interessato edifici urbani con tre società commerciali, proprietarie degli immobili oggetto dei lavori, sui quali è stata applicata l’IVA al 5 per cento sulle fatture. A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria portoghese ha contestato l’applicazione dell’aliquota ridotta.
La questione è stata quindi esaminata dall’autorità giurisdizionale competente, che ha a sua volta posto la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Nella sentenza sono state precisate le condizioni per l’applicazione dell’IVA ridotta.
Uno dei punti su cui si sofferma la sentenza è il termine “abitazioni private”, che caratterizza gli edifici per i quali si può accedere all’aliquota IVA agevolata. Con il termine “abitazione” ci si riferisce a un immobile, o a una parte dello stesso, destinato a essere abitato e scelto come residenza per una o più persone.
L’aggettivo privato, come chiarito nella sentenza: “permette la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi”. Sono di conseguenza esclusi dall’IVA agevolata gli edifici utilizzati a fini commerciali. La tassazione ridotta si applica quindi solo per i lavori di ristrutturazione e di riparazione che abbiano come oggetto beni che sono effettivamente utilizzati come abitazione.
Il requisito deve essere valutato alla data di esecuzione dei lavori. Tuttavia, per considerare un immobile effettivamente abitato non è necessario che sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano.
Nella sentenza viene infatti chiarito: “Da un lato, una destinazione effettiva a fini abitativi non è modificata per il fatto che il bene è utilizzato solo per alcuni periodi dell’anno. Dall’altro, il fatto che un’abitazione privata sia inutilizzata per un certo periodo non modifica il suo carattere di abitazione privata”.
In conclusione, la Corte di giustizia dell’UE sottolinea che il punto 2 dell’allegato IV della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta per la ristrutturazione di abitazioni private, a patto che gli immobili siano effettivamente utilizzati come abitazioni alla data in cui si realizzano gli interventi.
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