Ciascuno dei condomini può servirsi dei muri perimetrali dell’edificio condominiale per quelle utilità accessorie che ineriscono al godimento della sua proprietà esclusiva, qual è l’utilità del risalto pubblicitario dell’attività professionale o commerciale svolta, che si realizza normalmente mediante l’apposizione di insegne, targhe, banner pubblicitari, cartelli e simili. Consegue che, poiché l’utilizzazione del muro perimetrale comune, mediante tale apposizione non ne altera la naturale e precipua destinazione di sostegno dell’edificio condominiale, l’utilizzazione stessa, ove non impedisca l’esercizio corrente del diritto degli altri partecipanti di fare uguale uso del muro, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune. In tal senso si è espressa la Cassazione Civile Sez. III con la sentenza n. 6229 del 24 ottobre 1986.
Anche il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto di locazione o configgenti con il diritto del locatore o di terzi, può utilizzare le parti comuni condominiali, ove è sito l’immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettanti al proprietario. Consegue che, ove non sia stato escluso dal contratto, il conduttore può apporre sul muro perimetrale dell’edificio targhe e insegne atte a pubblicizzare sua attività professionale o commerciale svolta nel locale locatogli.
I partecipanti al condominio con voto unanime possono sottoporre a limitazioni, nell’ambito dell’autonomia negoziale, l’esercizio dei poteri e delle facoltà che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto di proprietà sulle cose comuni, vertendosi in materia disponibile, con la conseguenza che con il regolamento contrattuale possono vietare l’apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni.
Il diritto del condomino di usare le parti comuni dell’edificio, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso (art. 1102 e 1139 c.c.) implica per questi ultimi l’obbligo di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l’uso del singolo e così il dovere di quell’attiva cooperazione necessaria per l’uso del condomino.
A cura di Sabrina Schemani
Studio Schemani – Amministrazioni Condominiali (Bardonecchia – Torino)