L’articolo 18 del Contratto Nazionale del lavoro domestico stabilisce che, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Il periodo è stabilito dal datore di lavoro, ma sempre tenendo conto anche delle esigenze del collaboratore familiare, nei periodi tra giugno e settembre e da frazionarsi in non più di due periodi all’anno.
Il mancato godimento del riposo annuale non può essere sostituito da alcuna indennità, in quanto si tratta di un diritto irrinunciabile. Quindi i giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel contratto d’assunzione, oltre alla data di inizio del rapporto di lavoro, la durata del periodo di prova, il livello di inquadramento, l’orario di lavoro e la retribuzione, deve essere precisato anche il periodo in cui godere le ferie annuali e l’eventuale trasferta al seguito della famiglia.
Per quanto stabilito all’articolo 32 del CCNL di riferimento, può capitare che la collaboratrice domestica a tempo pieno, per esigenze del datore di lavoro, debba seguire la famiglia o la persona da assistere, nel posto di villeggiatura.
In questo caso sono previsti il preavviso di quindici giorni; permessi settimanali come negli altri periodi dell’anno; maggiorazione della retribuzione del 20 per cento a titolo di disagio per la “trasferta”, oltre al rimborso delle spese di viaggio, fatto salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Per i collaboratori familiari extracomunitari è ammesso, previo accordo tra le parti, il cumulo di due anni di ferie maturate per usufruire di due mesi continuativi di permesso per tornare al proprio Paese di origine, in modo non definitivo.
Per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ferie spettanti ai lavoratori domestici, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro, deve essere considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per conteggiare le ferie spettanti al collaboratore domestico occorre quindi considerare, per ciascun anno intero lavorato, 26 giorni escludendo le domeniche e le festività infrasettimanali comprese nel periodo preso in considerazione. I 26 giorni di ferie spettanti sono poi da riproporzionare a dodicesimi se il lavoro è prestato da meno di un anno, e calcolare una maturazione di 2,16 giorni per ogni mese lavorato, considerando come mese intero quello che sia pari o superiore a 15 giorni.
Anche durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore deve essere retribuito come se avesse lavorato. La retribuzione deve essere calcolata in base all’ordinario stipendio mensile. Il valore da corrispondere per un mese di ferie si ottiene moltiplicando le ore lavorate in una settimana, per le 52 settimane di cui è composto un anno, e dividendo il prodotto per dodici mesi. Sulla media delle ore mensili così calcolata, si otterrà l’importo da corrispondere al collaboratore.
In caso di collaboratori familiari conviventi, all’ordinario stipendio va aggiunto il valore della retribuzione in natura del vitto e dell’alloggio. Tale valore non andrà sommato alla retribuzione feriale se il collaboratore familiare usufruisce durante i giorni di riposo delle prestazioni in natura. Nessuna aggiunta andrà effettuata in caso di lavoratore retribuito ad ore o a stipendio fisso mensile che non goda di vitto e/o alloggio.
Infine, in merito alla contribuzione nel periodo di ferie, il bollettino PagoPA per il versamento dei contributi da pagare in relazione al trimestre che comprende un periodo feriale, non subirà alcuna modifica
Si ricorda, infine, che il pagamento dei contributi in caso di cessazione del rapporto di lavoro deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.