A decidere le date per il pagamento della Tassa rifiuti è il Comune. La Tassa sui rifiuti può essere pagata in un’unica soluzione oppure con diverse rate, generalmente due acconti e un saldo, in base al regolamento del proprio Comune. Nel caso si verificasse, dunque, la mancata consegna dell’avviso di pagamento con i bollettini e le scadenze potrebbe essere determinata da un ritardo da parte del Comune. Per quanto riguarda le sanzioni e rischi per il cittadino che non paga la Tari, dipendono dal ritardo con cui viene regolarizzata la situazione.
Chi paga in ritardo la tassa sui rifiuti incorre infatti in una sanzione, il cui importo può essere ridotto grazie allo strumento del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale, in modo spontaneo, versando:
– il tributo non pagato;
– una sanzione stabilita in misura ridotta;
– gli interessi, calcolati sull’importo non pagato al tasso legale vigente.
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L’importo della sanzione dipende dalla data in cui si procede con il pagamento di quanto dovuto per la Tari.
Di solito la sanzione è pari al 30% dell’imposta o della tassa dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997). Con il decreto legislativo 158 del 2015 si è però provveduto a ridurre della metà le sanzioni nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni.
Le sanzioni sono così determinate:
– ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
– ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15% dell’imposta;
– ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.
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Alle sanzioni così determinate si applicano ulteriori sconti nel caso di ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso si ha quando il contribuente in maniera spontanea, quindi senza aver ricevuto solleciti, effettua il pagamento del dovuto. In questo caso la sanzione è:
– dello 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
– 1,5% a cui si aggiungono interessi se il pagamento avviene tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza;
– 1,67% a cui si aggiungono gli interessi se il pagamento avviene tra il 90° giorno e un anno;
– la sanzione deve essere pagata per intero nel caso in cui il pagamento avvenga oltre un anno.
Il tasso di interesse legale per il 2023 è stato fissato al 5%.
Nel caso in cui, invece, la Tari non venga pagata, le conseguenze sono più gravi rispetto alla semplice sanzione amministrativa.
Se l’importo complessivo di Tari non pagata supera i 30.000 euro si sfocia nel reato di evasione fiscale, per il quale si rischia la detenzione. Sotto i 30.000 euro invece rimane illecito tributario, punito comunque con sanzioni molto severe. Il Comune può infatti richiedere l’esecuzione forzata del debito, pertanto il Tribunale può disporre il pignoramento dei beni del debitore.
Vi è però anche il caso in cui il contribuente non paga la Tari perché non gli è arrivato il bollettino per effettuare il versamento. In questo caso il contribuente deve contattare il proprio Comune e chiedere informazioni circa il ritardo, in quanto chi non riceve il bollettino non può comunque considerarsi esente dal pagamento. Deve infatti pagare comunque quanto dovuto mediante modello F24 in banca o presso un ufficio postale.
La Tari è soggetta a prescrizione: se il Comune non invita il cittadino a pagare la tassa sull’immondizia entro cinque anni, non potrà più pretendere il pagamento degli importi evasi. La Corte di Cassazione con l’ordinanza 17234 del 15 giugno 2023 ha infatti ribadito che per il mancato pagamento della Tari si applica la prescrizione breve in 5 anni e non il termine ordinario di 10 anni previsto dall’art. 2946 del Codice civile.