Alla fine del mese, il 31 ottobre, i contribuenti persone fisiche che non sono titolari di una Partita Iva devono effettuare il versamento della quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali. Questo vale per coloro che hanno scelto di rateizzare il pagamento.
Entro il 31 ottobre i sostituti di imposta devono presentare il modello 770/2023.
Coloro che hanno aderito al ravvedimento speciale devono versare entro il 31 ottobre l’importo della seconda rata. Gli ulteriori versamenti sono previsti con scadenza il 30 novembre, il 20 dicembre e il 31 marzo, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024 e vedono l’applicazione di interessi al tasso del 2% annuo.
Per chi ha aderito alla rottamazione quater, articolo 1, commi da 231 a 252, (definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), cade il 31 ottobre la scadenza del pagamento della prima o unica rata.
Scade il 31 ottobre 2023 anche il pagamento della prima rata prevista per la regolarizzazione degli errori formali. In questo caso stiamo parlando del provvedimento di pace fiscale previsto nella legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173. Con il decreto bollette n. 34/2023 l’originaria scadenza del 31 marzo 2023 per il pagamento della prima rata è stata fatta slittare al 31 ottobre 2023.
Si invitano i lettori a non confondere le scadenze della rottamazione quater con quelle del ravvedimento speciale e con la regolarizzazione degli errori formali: sebbene si tratti in tutti i casi citati di misure di pace fiscale previste nella stessa legge, prevedono adempimenti diversi e che potrebbero cumularsi.