La servitù di passaggio deve tenere conto di un indennizzo, per tutti i danni subiti a causa del transito di persone e veicoli. Per calcolare questo risarcimento si deve tenere conto della superficie di terreno assoggettata alla servitù, oltre a tutti gli altri incomodi.
In più occasione è stato chiesto alla Cassazione a quanto ammonta l’indennità per il fondo servente in caso di servitù. La risposta è riportata in numerose sentenza, che però non definiscono criteri aritmetici, lasciando la quantificazione al giudice in base al singolo caso concreto.
La servitù coattiva:
La servitù si può costituire per volontà delle parti, mediante un regolare contratto o con una disposizione testamentaria, o per legge. In questo secondo caso si parla di servitù coattiva. Lo scopo è di soddisfare un interesse generale ritenuto meritevole di tutela e non l’interesse del solo fondo dominante.
La legge stabilisce quali sono i presupposti in base ai quali il proprietario di un fondo (dominante) può ottenere la costituzione della servitù a carico del fondo altrui (servente).
La servitù di passaggio può essere costituita per legge nei seguenti casi:
• fondo materialmente intercluso (interclusione assoluta);
• fondo che ha una uscita eccessivamente dispendiosa (interclusione relativa);
• fondo con passaggio sul fondo altrui che abbia bisogno di ampliamento per il transito dei veicoli;
• fondo non materialmente intercluso.
La legge stabilisce che il proprietario di un terreno circondato da altrui terreni, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Questo vale nel caso in cui:
• taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica;
• se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
L’indennità per la servitù di passaggio
Nei casi appena menzionati, in cui viene imposta la servitù coattiva, il titolare del fondo dominante deve versare, al titolare del fondo servente, una indennità proporzionata al danno cagionato dal suo passaggio (art. 1053 cod. civ.).
L’indennità comprende non solo il danno effettivo subito dal fondo per effetto dell’esercizio della servitù di passaggio coattivo, ma anche il deprezzamento che a tale esercizio consegue.
Come si determina l’indennità per la servitù di passaggio
Di recente la Cassazione ha detto che l’indennità in questione ha natura non già di risarcimento (che è la somma da versare in caso di atto illecito) ma di indennità (somma da versare in caso di atto lecito). Essa va rapportata al disagio (anche se minimo) che il titolare del fondo servente è costretto a subire per effetto del soddisfacimento di un legittimo diritto riconosciuto al titolare del fondo dominante. Ciò comporta che, «l’indennità – o, meglio, la sua liquidazione – debba essere correlata al danno cagionato dal passaggio». Del resto «è inevitabile che, in concreto, proprio per effetto della creazione del percorso volto a consentire l’esercizio del passaggio stesso il titolare fondo servente è costretto comunque a subire una forma di disagio».
Pertanto, l’indennità dovuta dal titolare della servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell’utilità conseguita dal proprio terreno (il fondo dominante), costituisce un indennizzo da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Pertanto, per la sua determinazione, non deve farsi esclusivamente riferimento al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma bisogna tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli» [2]. Mentre non è indennizzabile il danno che sia soltanto astrattamente ipotizzabile, tra l’altro, per il deprezzamento del fondo [3].
Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.
Sempre la Cassazione ha detto [4] che l’indennità per il diritto di passaggio coattivo non è il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, bensì il corrispettivo del danno patrimoniale, che, nell’esercizio di quel diritto, si viene a cagionare al proprietario del fondo servente. Con la conseguenza che, ai fini della determinazione della indennità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tener conto di ogni ulteriore pregiudizio, subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone o di veicoli [3].
Ad esempio, l’indennità può essere determinata tenendo conto, tra l’altro, dell’incremento del transito veicolare e di persone e della conseguente perdita di valore del fondo servente, in relazione alla sua destinazione sia attuale che potenziale, tanto per il conseguente aumento di rumorosità quanto per la minore indipendenza del medesimo fondo.
FONTE: Articolo ripreso da “La Legge per tutti”
Servitù: a quanto ammonta l’indennità per il fondo servente?