Con l’art 7 del DL Semplificazioni rubricato “Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato” si prevede che l’attestazione suddetta (di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Il rilascio dell’attestazione relativa ai contratti di locazione a canone concordato è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione “non assistiti”, vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
In particolare, in essa viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall’accordo territoriale sulla base delle caratteristiche dell’immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.).
Nell’attestazione appare centrale l’identificazione dell’immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluente l’identificazione del conduttore del medesimo.
Ne consegue che, qualora si intenda mantenere la validità dell’attestazione, al variare del conduttore stesso, non vengono a mancare gli elementi per verificare che il canone si sia mantenuto, anche nel nuovo contratto, a un livello inferiore a quello massimo indicato nell’attestazione e quindi essa resta valida per le agevolazioni fiscali se l’immobile non varia le sue caratteristiche.