La puzza di fumo che proviene dall’appartamento del vicino può costituire un illecito civile, ma anche un reato. Infatti può compromettere la quiete domestica e costringere a cambiare le proprie abitudini per evitare il fastidio.
In una determinata misura le immissioni sono consentite, perché si tratta comunque della libertà personale altrui che non può essere limitata arbitrariamente. Allo stesso tempo, però, anche la libertà dei vicini deve essere tutelata. è quindi necessario capire qual è la soglia entro la quale le immissioni devono essere sopportate, oltre cui si può agire legalmente per ottenere la cessazione e talvolta anche un risarcimento danni.
Il Codice civile, all’articolo 844, spiega che non possono essere impedite le immissioni provenienti dall’abitazione del vicino, a meno che non superino la soglia di normale tollerabilità. Nel termine immissioni sono inclusi: esalazioni; vapori; fumi; odori; rumori; scuotimenti; propagazioni. Il concetto di normale tollerabilità non ha invece un valore prefissato, perché dipende da circostanze specifiche come l’entità e la frequenza del fastidio.
In genere, perché le immissioni siano illecite è sufficiente che la loro portata sia tale da costringere il vicino a cambiare la sua routine per alleviare il fastidio persistente, come costringere a tenere chiuse le finestre, utilizzare ventilatori o depuratori.
Il vicino disturbato può rivolgersi a un avvocato che lo assista durante la causa civile, al termine della quale il giudice può ordinare la cessazione delle immissioni. Allo stesso tempo può essere presentata anche una richiesta di risarcimento danni. Questo per quanto riguarda il profilo civile.
Le immissioni moleste possono costituire anche reato, essenzialmente in due circostanze. La prima, quando il disturbo è percepito da un numero illimitato di persone (reato di disturbo della quiete pubblica previsto dall’articolo 659 del Codice penale, il quale stabilisce l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 309 euro). La seconda circostanza contempla invece i potenziali effetti nocivi delle immissioni. Si tratta del reato di getto pericoloso di cose, previsto dall’articolo 674 del Codice penale, che prevede l’arresto fino a un mese e l’ammenda fino a 206 euro.