Frenata- se non stop – ai cosiddetti consumi presunti conti bimestrali di luce e gas
più aderenti a quello che è l’effettivo utilizzo del servizio da parte degli
utenti. È tra le proposte dell’Autorità per risolvere alcune delle criticità
ancora esistenti in tema di fatturazione: linee guida presentate con il
Documento per la consultazione “Fatturazione nel mercato retail” 405/2015/R/com,
dopo le misure già attuate con il provvedimento sulla misura gas
(117/2015/R/gas). Ora, tutti i soggetti interessati sono chiamati a far
arrivare le proprie osservazioni entro il 30 settembre 2015, sia su quello dei
consumi reali, sia sugli altri temi oggetto del documento dell’Authority:
incentivi all’utilizzo dell’autolettura da parte del cliente; introduzione di
criteri che riducano la differenza tra valori reali e stimati; incremento della
periodicità di invio delle bollette e indennizzi automatici per ritardi;
divieto di fatture “miste”, cioè con dati effettivi e stimati, in caso di
scelta di fatturazione mensile; tempi certi per le bollette di chiusura in caso
di cambio fornitore, volture o disattivazione.
Gli
interventi, che riguardano tutti i piccoli clienti, sia in tutela sia nel mercato libero, si
basano anche sui primi risultati dall’indagine conoscitiva dell’Autorità sulla
fatturazione, da cui emerge come le bollette basate su consumi effettivi (cioè
non contenenti consumi stimati) siano comunque il 75% circa del totale nel
settore elettrico – dove il 98% circa dei clienti ha il contatore elettronico
telegestito -, mentre sono appena l’8,5% nel gas, dove però occorre considerare
che la diffusione dei contatori telegestiti è appena agli inizi.
Nel
dettaglio, l’Autorità propone di intensificare la periodicità della
fatturazione, con la possibilità di concordare una maggiore frequenza rispetto
a quelle previste dalla regolazione, anche per una maggiore consapevolezza dei
consumi da parte del cliente. Ad esempio, per chi consuma tra i 500 e i 5.000
Smc/anno di gas, l’obbligo minimo di invio passa dalle attuali 2 o 3 volte
l’anno a un periodo almeno bimestrale, come per la maggioranza dei clienti
dell’elettricità. Inoltre, la frequenza di fatturazione dovrà essere sempre
coerente con il periodo dei consumi (ad esempio, se il contratto prevede che la
bolletta sia emessa ogni due mesi, la fattura dovrà riferirsi a consumi
bimestrali) e la fattura dovrà essere emessa entro 45 giorni dal termine del
periodo di riferimento, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20
euro a favore del cliente finale.
Per
quanto riguarda le letture, per i contatori elettrici non telegestiti si
propone di portare l’obbligo minimo di rilevazione dei dati da annuale a
quadrimestrale, con l’obbligo di reiterare il tentativo di lettura se per due
volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna
autolettura disponibile. Inoltre, il distributore dovrà pubblicare sul proprio
sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato, organizzato
almeno per codice postale (CAP).
Per
ridurre il fenomeno delle fatture miste (consumi effettivi e stimati), in caso
di contatori telegestiti si propone di introdurre il divieto del loro invio a
oltre il 40% dei clienti serviti dal venditore e il divieto di emettere fatture
miste per chi ha o sceglie la fatturazione mensile. Per i clienti con contatori
non telegestiti inoltre, nel caso in cui si trasmetta l’autolettura, si prevede
invece che non si possa più ricevere una fattura mista con consumi stimati
successivi al momento della stessa autolettura.
Se i
dati di misura effettivi non fossero disponibili a seguito di switching e
volture per contatori non telegestiti o nel caso siano state già emesse due
fatture consecutive in acconto con contatori telegestiti, il venditore dovrà
garantire al cliente la possibilità dell’autolettura, mettendogli a
disposizione uno o più canali per comunicarla e i tempi utili per farlo; una
volta acquisita dovrà inviare i dati al distributore per la relativa
validazione ai fini della fatturazione.
Infine,
per migliorare la disciplina delle fatture di chiusura del rapporto
contrattuale (in caso di cambio fornitore, voltura e disattivazione) di
qualsiasi tipo di utenza, gas o luce, domestica e non, si prevede che, per
garantire il rispetto del tempo massimo di ricezione di 6 settimane previsto
dalla normativa, la loro emissione avvenga al più tardi 8 giorni prima dallo
scadere delle stesse 6 settimane, anche valutando una riduzione degli 8 giorni
in caso di recapito della bolletta via mail o web. In caso di ritardo sono
previsti indennizzi automatici a favore del consumatore o anche per il
venditore da parte del distributore se quest’ultimo ritarda nella messa a disposizione
del dato di misura. Il documento di consultazione 405/2015/R/com e la relativa
scheda tecnica di approfondimento sono disponibili sul sito
www.autorita.energia.it.
Le proposte avanzate
dall’Autorità per l’energia sul fronte delle bollette dell’energia, delle
fatturazioni e dei rimborsi, ricevono l’approvazione del Codacons, che tuttavia
punta a far divenire le misure da subito vincolanti per le società energetiche.
“Il mercato dell’energia in Italia è una vera e propria giungla nella quale gli
utenti si perdono – spiega il presidente Carlo Rienzi -. Dalle fatturazioni
errate all’odiosa pratica dei consumi presunti, dai cambi di gestore alle
chiusure delle forniture, i consumatori subiscono una serie pesantissima di
ritardi, disagi e disservizi, che oltre ad una lesione dei diritti
rappresentano anche un maggior esborso in termini di soldi. Per questo
riteniamo che le proposte odierne dell’Autorità, tutte condivisibili, non
debbano essere solo proposte, ma divenire da subito obblighi vincolanti per le
società dell’energia. Solo così sarà realmente possibile migliorare il servizio
in favore dell’utenza e tutelare pienamente i diritti dei consumatori”.
Più severo il giudizio
dell’Unione Nazionale Consumatori, che per voce del segretario generale,
Massimiliano Dona, commenta: “Un passo avanti, ma non basta. In
particolare, per ridurre il fenomeno delle fatture miste (consumi effettivi e
stimati), in caso di contatori telegestiti, l’Authority propone di introdurre
il divieto del loro invio a oltre il 40% dei clienti serviti dal venditore ed
il divieto di emettere fatture miste per chi ha o sceglie la fatturazione
mensile. Bisogna che, sia nel mercato di
maggior tutela che nel mercato libero, siano vietate, in caso di contatore
elettronico, le fatture miste e che la fatturazione corrisponda sempre ai
consumi effettivi. È un diritto sacrosanto del consumatore pagare per quello
che compra ed usa realmente. Non basta riservare il divieto di emettere fatture
miste solo a chi sceglie la fatturazione mensile. Per quanto riguarda, invece,
il mercato del gas, bisogna introdurre l’obbligo entro un tempo ragionevolmente
veloce di sostituire i vecchi contatori con quelli telegestiti”.