Federconsumatori torna con forza sul tema dei disservizi e dei disagi patiti dagli utenti domestici a causa delle pratiche talvolta scorrette messe in atto dalle società dell’energia elettrica e del gas. E lo fa presentando all’Autorità dell’Energia e all’Antitrust un report dettagliato tratto dalle segnalazione e dalle lamentele dei clienti. “Ogni giorno – spiega l’associazione – i cittadini affollano i nostri sportelli per denunciare i comportamenti commerciali scorretti delle aziende che operano nel settore dell’energia, in maniera spregiudicata ed incurante dei basilari diritti dei consumatori. Nel 2014 sono oltre 500.000 i reclami scritti presentati in tale comparto. Il 18% dei reclami riguarda forniture non richieste e pratiche commerciali scorrette; il 47% attiene, invece, a fatturazioni anomale: entrambe patologie riferibili, il più delle volte, ad operatori del libero mercato.
Ecco, comunque, voce per voce, le principali criticità secondo quanto emerso dalla relazione di Federconsumatori:
* Ritardi nelle volture gas e luce. Le tempistiche prescritte per il perfezionamento di tali operazioni sono di 15 giorni ma alle volte vengono impegnati anche 12 mesi, causando notevoli problemi anche per l’accesso a bonus a cui avrebbero diritto le famiglie.
* Contratti non richiesti. Le aziende non rilasciano nei tempi necessari per la tutela dell’utente la documentazione relativa a tali contratti per verificare la medesima e fare, laddove possibile, il disconoscimento.
* Contratti truffa e art. 66 quinquies d.lgs 21/14. “Art. 66-quinquies. (Fornitura non richiesta) 1. Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori”. L’utente al quale sarebbe stato attivato un contratto non richiesto non deve pagare alcunché. Il contratto è nullo/inesistente e dunque nulla risulta dovuto.
* Procacciamento clienti: un sistema che non può funzionare. L’attuale sistema di tutela è inefficiente ed insufficiente; si dovrebbero anche prevedere sistemi di responsabilizzazione delle società, nella scelta dei soggetti cui affidare il servizio di procacciamento contratti, e imporre alle società di fornitura dei rigidi sistemi di controllo dell’attività di costoro con conseguente mancato riconoscimento del premio per il contratto concluso (procurato) se esso viene contestato.
* Lettura contatori. Come previsto dall’AEEG, le aziende devono obbligatoriamente effettuare un tentativodi lettura ad anno; tuttavia, anche su misuratori accessibili o teleletti, si protraggono misurazioni su stima anche per oltre 5 anni, comportando in caso di sottostime conguagli relativi ad utenze domestiche di oltre 5.000 euro. Ridicolo, tuttavia, risulta l’indennizzo che spetta al consumatore, pari ad euro 35 per ogni mancata lettura annuale: decisamente sproporzionato rispetto al danno. Oltretutto, nel mercato libero non vengono neppure concessi piani di rientro congrui ovvero tante rate quali sarebbero dovute essere le bollette emesse.
* Consumi palesemente difformi dallo storico. Diversi sono i casi in cui si manifesta un malfunzionamento del contatore gas, soprattutto in merito agli scatti dei cilindretti. Infatti si registrano casi di consumo irreale di migliaia di metri cubi in soli pochi mesi: paradossale se paragonato alle medie di una famiglia italiana. Il tutto fa pensare ad uno scatto anomalo delle rotelle segnanti i consumi, soprattutto nei passaggi da 99999 a 00000.
* Risposte ai reclami. Le risposte ai reclami da parte dei venditori sono, molte volte, tardive e non entrano nel merito delle problematiche evidenziate; nel frattempo, benché si sia contestata la fatturazione, le società costituiscono in mora il consumatore e lo preavvertono della possibilità di distacco della fornitura e, infine, lo distaccano ponendo in essere misure di autotutela.
* Conciliazioni. In moltissimi casi esse hanno esito negativo per mancata formulazione di una proposta da parte della società. Si verificano casi in cui viene definita in conciliazione la vertenza insorta, ma poi la società non esegue quanto oggetto di accordo e dunque risulta necessario adire l’autorità giudiziaria. Le conciliazione avanti all’AEEG registrano un maggior numero di partecipazione da parte delle società e di esiti positivi rispetto alle conciliazioni di cui ai protocolli paritetici.