Nel caso in cui il fornitore di gas naturale ravvisi la mancanza di uno o più pagamenti può richiedere direttamente al distributore il distacco della fornitura. Tale procedura non è immediata e neppure vincolante. Il consumatore deve in ogni caso essere avvisato tramite raccomandata con ricevuta di ricezione al fine di poter adempiere alla mancanza. Decorsi 40 giorni dalla comunicazione di “messa in mora”, il fornitore può procedere all’effettiva comunicazione al distributore. In concreto, esaurito il termine definito dalla costituzione in mora entrano in vigore ulteriori 3 giorni in favore del consumatore per effettuare il pagamento.
L’eventuale stop all’erogazione di gas a causa di mancato pagamento è regolamentata dall’allegato A alla deliberazione numero 99/11 del 21 Luglio 2011 di ARERA. Tale norma stabilisce criteri, tempistiche e sanzioni di procedure del caso, come la costituzione in mora oltre a strumenti di tutela per azioni illegittime ai danni del consumatore.
Le normative del caso sono piuttosto chiare sia sui doveri, sia sui diritti del consumatore. Soprattutto quando si tratta di mancati pagamenti riferiti a utenze domestiche come il gas. Nello specifico, è inalienabile l’obbligo, da parte del fornitore, di comunicare il mancato pagamento e la costituzione in mora prima di richiedere il distacco al distributore di zona. Nel caso in cui l’azienda che fornisce il servizio venga meno a tale notifica, il cliente ha diritto a un indennizzo che varia a seconda della circostanza. Se si riscontra la mancata comunicazione di costituzione in mora, nonostante l’effettivo distacco, si ha diritto sulla fattura successiva ad un indennizzo pari a 30 euro. Se invece una volta avvenuta la comunicazione l’azienda non dovesse rispettare le tempistiche a disposizione per il pagamento procedendo comunque al distacco, la somma spettante sarà di 20 euro.
La sospensione della fornitura di gas successiva alla costituzione in mora non implica automaticamente la cessazione del contratto, che resta attivo per ulteriori 30 giorni. In questo lasso di tempo il cliente avrà la possibilità di pagare la somma in questione e procedere alla richiesta di ricevere nuovamente il gas presso il proprio domicilio. Decorsa questa scadenza il contratto diventa nullo, imponendo al consumatore la stipula di un nuovo contratto con un altro fornitore.