Ancora pochi mesi e ci siamo: a partire dal prossimo gennaio, le bollette domestiche conterranno meno stime e sempre più consumi effettivi, grazie sia a tentativi di lettura più frequenti – con la registrazione di quelli non andati a buon fine – sia a nuove misure per la diffusione dell’autolettura; ci sarà, inoltre, l’obbligo di emissione della bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato (o altro termine indicato nel contratto di mercato libero), pena indennizzi automatici crescenti a favore dei clienti fino a 60 euro. Ma sono previste anche nuove regole per la riduzione delle fatture miste (cioè con letture effettive e stimate insieme).
Sono alcune tra le principali novità approvate dall’Autorità per l’energia in tema di fatturazione, valide per tutti i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, con l’obiettivo di migliorare il processo di fatturazione, rendendolo sempre più coerente ai reali consumi. Le nuove garanzie saranno valide per i regimi di tutela, per la “Tutela Simile” e per il mercato libero (in questo caso con alcune possibilità di deroga). Le regole in tema di fatturazione, inoltre, rappresentano il primo passo delle condizioni contrattuali standard che saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard, differenziata solo nel livello di prezzo, che i venditori del mercato libero dovranno includere obbligatoriamente nel paniere delle proprie offerte.
IL DETTAGLIO
Nel dettaglio, le nuove regole di fatturazione prevedono un ordine nell’utilizzo delle diverse tipologie di dati di misura da parte del venditore, che dovrà fatturare utilizzando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore, quindi le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime messe a disposizione dal distributore.
Le stime
Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, viene intensificato l’utilizzo dell’autolettura per entrambi i settori. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all’interno della quale il cliente che non ha un misuratore abilitato alla telegestione o non è letto con dettaglio giornaliero potrà comunicare l’autolettura che, se non palesemente errata, dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro 4 giorni lavorativi. Inoltre, qualora nei confronti dei clienti che hanno misuratori abilitati alla telegestione o sono letti con dettaglio giornaliero venissero emesse fatture basate su dati stimati per due mesi consecutivi, il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di effettuare l’autolettura; in tali casi il cliente del settore elettrico avrà diritto a un indennizzo di 10 euro a carico del distributore
Fatture miste
Per ridurre la presenza di fatture miste, nella bolletta contenente dati di misura effettivi non potranno essere presenti anche dati stimati se la periodicità di fatturazione è mensile, se non viene rispettata in generale la periodicità di fatturazione o se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura. Il venditore poi potrà procedere al ricalcolo (conguaglio) di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi da parte del distributore o di autoletture. Viene in ogni caso previsto il divieto di fatturare consumi anticipati, cioè successivi alla data di emissione della fattura.
L’emissione
La fattura dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato; superato tale termine, il venditore dovrà riconoscere al cliente automaticamente nella prima fattura utile un indennizzo, crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo.
Rate e frequenza
E’ stato poi ampliato l’obbligo di rateizzazione a carico dei venditori, anche nel mercato libero, ai casi di fatturazione di importi anomali e di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista. Nel mercato libero sono consentite condizioni migliorative. Per aumentare la consapevolezza del cliente circa i propri consumi è prevista poi l’intensificazione della frequenza nell’emissione delle fatture di elettricità e gas, che dovrà essere generalmente bimestrale per i piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori e per i punti del settore del gas naturale in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero.
Misurazione
Si interviene poi anche sulla disciplina della misura. Viene, infatti, aumentata per i contatori monorari elettrici non telegestiti la periodicità di rilevazione dei dati di misura, rendendo obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (prima era uno all’anno), tentativo da reiterare nel caso sia fallito per due volte consecutive e siano assenti autoletture validate. Per entrambi i settori, elettrico e gas, le imprese di distribuzione avranno l’obbligo di registrare le cause (opportunamente codificate) dei tentativi di lettura falliti.
Le deroghe
Per quanto riguarda le regole descritte in materia di fatturazione, il venditore sul mercato libero potrà derogare ad alcune di esse, prevedendo ad esempio fatture più frequenti, un termine diverso di fatturazione rispetto ai 45 giorni solari stabiliti, determinando il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quelli previsti, modificando quanto stabilito in tema di fatture miste (escluso il mancato rispetto della periodicità) o stabilendo un ordine diverso di priorità nell’uso dei dati di misura purché almeno una volta all’anno emetta una fattura che riporti solo i consumi reali.
Offerta standard
Con la stessa delibera 463/2016/R/com l’Autorità ha anche avviato il procedimento per l’adozione della regolazione in tema di offerta standard. Le nuove regole di fatturazione sono infatti un primo passo verso la stesura del corpus contrattuale standard e saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard nel mercato libero di elettricità e gas, oggetto di un prossimo documento di consultazione. L’Autorità intende prevedere che ciascun venditore offra ai propri clienti un’offerta standard come strumento a disposizione della domanda per avviare una facile comparazione tra le stesse offerte standard, libere di concorrere solo sul prezzo, a parità di tutte le altre condizioni.