[A cura di: Vincenzo Perrotta] Con la nuova circolare del Ministero dell’Interno, pubblicata martedì 27 ottobre e avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” vengono alcune indicazioni applicative ed elementi di chiarimento rispetto all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio in vigore da lunedì 26 ottobre.
È bene precisarlo, però: si tratta di “raccomandazioni”, vale a dire di esortazioni volte a sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.
In quest’ultima circolare, a differenza che nella precedente del 18 ottobre, non vengono citate esplicitamente le “riunioni”: dunque, rispetto alle assemblee di condominio si rimanda a quanto già detto in precedenza (si veda Condominio, sì alle assemblee in presenza. Amministratori: è il tempo delle scelte). Si parla, bensì, di convegni, congressi ed eventi in generale, ribadendo il fatto che sono sospesi fino al 24 novembre (data di efficacia del DPCM). L’invito, come si legge, è di adottare modalità a distanza per il loro eventuale svolgimento:
Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o)
La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza. Alla dizione “altri eventi” sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).
In generale la nuova circolare del Ministero mira a dissuadere le persone dall’effettuare spostamenti, salvo che per situazioni strettamente necessarie e, anche per quanto riguarda il ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. N) sottolinea come il DPCM tenda a limitare il verificarsi di contatti occasionali anche tra famigliari non conviventi e invita ad adeguare i propri comportamenti anche nella sfera privata ad un principio di massima cautela.
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