Dedotto – pur senza alcuna certezza – dal Dl 33/2020 dello scorso 16 maggio; poi parzialmente rimesso in discussione, all’indomani, dal Dl del 17 maggio, ora, dopo due settimane di dibattiti interpretazioni, confronti tra posizioni (anche giuridiche) differenti se non opposte, il via libera alle assemblee condominiali in presenza è “certificato” dall’aggiornamento delle Faq del Governo, pubblicato lunedì primo giugno.
Ecco la nuova Faq in materia di assemblee condominiali.
D. Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?
R. Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
Dunque, il Governo fornisce una lettura ufficiale dei due decreti relativi alle ripartenze in Fase 2 – di per sé, oggettivamente, aperti a molteplici interpretazioni – autorizzando (anche) le assemblee condominiali in presenza, seppur con tutte le precauzioni sanitarie del caso. Il che sarebbe ineccepibile, se non avessimo assistito (o, per meglio dire, tanto più avendo assistito) agli irresponsabili assembramenti di piazza di questi giorni.
Il nodo, tuttavia, è lungi dall’essere sciolto. Per gli amministratori resta infatti l’onere non soltanto di individuare una sala di capienza e requisiti adeguati, ma anche di provvedere a garantire tutte le misure di sicurezza.
In quest’ottica, ecco, di seguito, alcune delle indicazioni fornite dal presidente di Abiconf, Andrea Tolomelli, già nei giorni scorsi:
Le persone più anziane e/o più esposte potranno utilizzare lo strumento della delega.
Quanto all’ipotesi alternativa – quella, cioè, delle assemblee condominiali da remoto – l’impressione è che, ancora una volta, il Governo non abbia colto nel segno delle problematiche anche e soprattutto dal punto di vista giuridico che esse presentano, ritenendole, forse semplicisticamente, “compatibili con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni”.
Non a caso, nei giorni scorsi la neonata Consulta delle associazioni degli amministratori di condominio e di immobili (costituita da Abiconf, Aiac, Alac, Anammi, Anapi, Ap, Apac, Arai, Fna, Unai) aveva già chiesto che, nella conversione in legge di uno dei decreti dei mesi scorsi, venisse inserita la seguente previsione:
b) si legiferi in modo da legittimare il ricorso ad assemblee on line semmai inserendo nell’ambito dell’articolo all’art. 1136 c.c. o dell’art. 66 disp. att. cod. civ. la previsione che “L’assemblea può essere tenuta anche in forma telematica o su una piattaforma di videoconferenza”.
“Con la suddetta misura – aveva puntualizzato la Consulta – si offrirà un’effettiva possibilità di ricorrere ad assemblee da remoto in tutti quei casi in cui la diffusione della tecnologia ed il gradimento dell’utenza lo permetteranno e soprattutto si potrà andare a supplire alle effettive difficoltà di effettuare assemblee nelle forme tradizionali stante le necessarie misure di distanziamento interpersonale attualmente proposte e ciò soprattutto nelle zone d’Italia più colpite dall’epidemia che sono anche quelle notoriamente più tecnologizzate”.