Obbligo di assunzione di lavoratori disabili: la scadenza è fissata al 2 marzo
Una norma che riguarda tutte le imprese con almeno 15 lavoratori subordinati: compresi, quindi, grandi studi professionali, aziende del settore edile e immobiliare, imprese di gestione e amministrazione condominiale ed immobiliare.
A dettagliarla, nella fattispecie, è la Cgia di Mestre, che spiega come i datori di lavoro, quest’anno, siano tenuti a coprire obbligatoriamente la propria “quota di riserva” con l’obbligo di assumere un lavoratore disabile già dal raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti. Un obbligo che dovrà essere assolto entro 60 giorni dal raggiungimento di tale soglia: è stata, cioè, abrogata la finestra di tolleranza che permetteva di non effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile fino alle sedici unità.
Il provvedimento in concreto
Sul fronte operativo, la nuova regola comporta due effetti:
- i datori di lavoro che si trovano già nella fascia da 15 a 35 dipendenti computabili, dovranno, entro il 2 marzo 2018, provvedere a coprire la quota di riserva. Diversamente, per ogni giorno lavorativo in cui risulterà scoperta la quota d’obbligo, dovrà essere versata a titolo di sanzione al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, una somma pari a 153,20 euro al giorno, per ciascuna persona disabile non occupata nella giornata;
- i datori di lavoro che supereranno la soglia delle 14 unità, dovranno adoperarsi per coprire la quota di riserva, entro 60 giorni.
- i datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva, se e solo se queste persone hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- sono sospesi dall’obbligo di assunzione, con particolarità a seconda dei casi, i datori di lavoro che hanno attivato interventi straordinari di integrazione salariale o procedure di licenziamento collettivo (per la durata delle procedure stesse) oche abbiano sottoscritto accordi e attivato procedure di incentivo all’esodo; oppure abbiano dichiarato fallimento o si trovino in liquidazione.