Comunque agevolabili le mensilità dello scorso anno rientranti nell’ambito del credito istituito dal decreto “Rilancio” (marzo-giugno), poi prorogato dal decreto “Ristori” (ottobre-dicembre).
La società che nel corso del 2021 versa i canoni di un contratto d’affitto relativi al 2020 matura il diritto alla fruizione del credito d’imposta per canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda, purché sussistano tutti gli ulteriori requisiti di legge. Il bonus potrà essere ceduto, tra gli altri, al locatore, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio e del 14 dicembre 2020.
È quanto emerge dalla risposta n. 263 del 19 aprile 2021 fornita a una Srls costituitasi nel 2019, la quale rappresenta che, a causa dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica, da fine febbraio 2020 non ha potuto esercitare l’attività e non ha versato i canoni di locazione relativi al contratto di affitto di cui è titolare. Volendo provvedervi quest’anno, chiede se può fruire del credito d’imposta previsto, dal decreto “Rilancio”, per i mesi da marzo a giugno 2020 nonché, dal decreto “Ristori”, per i successivi mesi da ottobre a dicembre. L’istante, considerato che la norma consente di cedere il credito entro il 2021 e che la risposta 440/2020 ha riconosciuto il diritto al bonus a un contribuente che aveva pagato anticipatamente – nel 2019 – il canone del 2020, ritiene di poter corrispondere nel 2021 il 40% dei canoni relativi ai mesi agevolabili del 2020, beneficiando del relativo credito d’imposta, con cessione al locatore della quota del 60% non versata.
Oggetto dell’interpello in esame sono, dunque:
l’articolo 28 del Dl n. 34/2020, che, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ovvero, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (il bonus è del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività; invece, alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, spetta nella misura ridotta, rispettivamente, al 20 e al 10%). Per accedere al credito, è necessario aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
l’articolo 8 del Dl n. 137/2020, che ha esteso il credito ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici 79.1, 79.11 e 79.12 con sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Secondo l’Agenzia, sussistendo gli ulteriori requisiti prescritti dalla norma, il pagamento nel 2021 dei canoni di locazione riguardanti i mesi agevolabili in base alle su ricordate disposizioni dà diritto alla fruizione del relativo credito d’imposta.
Lo stesso potrà essere ceduto, secondo le indicazioni fornite:
dal provvedimento 1° luglio 2020, con cui l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità di attuazione della disposizione (articolo 122, Dl n. 34/2020) in base alla quale, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (tra questi, il bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la loro cessione ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare
dal provvedimento 14 dicembre 2020, con cui sono state disposte le modalità per segnalare la cessione dei crediti ed è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni.
Fonte: FiscoOggi